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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07230/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società cooperativa aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997, concernente omessi versamenti di ritenute alla fonte, deducendo carenza di motivazione, decadenza/prescrizione e intervenuta definizione agevolata ex art. 15 L. n. 289/2002; con separato ricorso aveva poi contestato anche la cartella di pagamento conseguente, deducendo difetto di motivazione, decadenza ex art. 17 d.P.R. n. 602/1973, violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Riuniti i ricorsi, la CTP li aveva accolti e la CTR aveva confermato l'annullamento, pur ritenendo infondata la censura sulla motivazione dell'avviso, ma aderendo alla tesi della definizione agevolata. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo di appello sull'inapplicabilità del condono; (3) violazione dell'art. 2697 c.c.; (4) violazione degli artt. 15 e 9-bis L. n. 289/2002, come ampliati dalla L. n. 350/2003, art. 2, comma 45.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione solo apparente: il giudice regionale si era limitato ad affermazioni apodittiche e non intelligibili, incapaci di rendere percepibile l'iter logico seguito e di consentire il controllo sulla decisione. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente il controllo sulla ratio decidendi.
  • La motivazione non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o alla mera adesione alla tesi di parte: il giudice deve spiegare il processo cognitivo che conduce dalla ricostruzione dei fatti alla decisione.
  • Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile in cassazione ed è configurabile anche quando la motivazione esista materialmente ma sia obiettivamente inidonea a giustificare il decisum.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione conduce alla cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi che investono questioni dipendenti possono restare assorbiti.
  • Se la sentenza di merito è cassata per vizio motivazionale, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia con motivazione effettiva e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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