Cassazione Civile, Ordinanza n. 07230/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cooperativa aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1997, concernente omessi versamenti di ritenute alla fonte, deducendo carenza di motivazione, decadenza/prescrizione e intervenuta definizione agevolata ex art. 15 L. n. 289/2002; con separato ricorso aveva poi contestato anche la cartella di pagamento conseguente, deducendo difetto di motivazione, decadenza ex art. 17 d.P.R. n. 602/1973, violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Riuniti i ricorsi, la CTP li aveva accolti e la CTR aveva confermato l'annullamento, pur ritenendo infondata la censura sulla motivazione dell'avviso, ma aderendo alla tesi della definizione agevolata. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo di appello sull'inapplicabilità del condono; (3) violazione dell'art. 2697 c.c.; (4) violazione degli artt. 15 e 9-bis L. n. 289/2002, come ampliati dalla L. n. 350/2003, art. 2, comma 45.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione solo apparente: il giudice regionale si era limitato ad affermazioni apodittiche e non intelligibili, incapaci di rendere percepibile l'iter logico seguito e di consentire il controllo sulla decisione. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sentenza è nulla se manca la motivazione o se la motivazione è solo apparente, perplessa o incomprensibile
richiama l'obbligo del giudice di esporre in modo intellegibile le ragioni della decisione
nel processo tributario la decisione deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza impugnata
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello
norma evocata per censurare il riparto dell'onere della prova
norma invocata come fondamento del condono/definizione agevolata, ma la sua applicabilità concreta non viene esaminata nel merito per assorbimento
richiamato dalla contribuente quale parametro di decadenza nella riscossione
richiamato dalla contribuente quale parametro della cartella di pagamento
richiamato congiuntamente all'art. 15 della legge sul condono
art. 2, comma 45, L. n. 350/2003
indicato come disposizione ampliativa delle previsioni del condono
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente il controllo sulla ratio decidendi.
- La motivazione non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o alla mera adesione alla tesi di parte: il giudice deve spiegare il processo cognitivo che conduce dalla ricostruzione dei fatti alla decisione.
- Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile in cassazione ed è configurabile anche quando la motivazione esista materialmente ma sia obiettivamente inidonea a giustificare il decisum.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione conduce alla cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi che investono questioni dipendenti possono restare assorbiti.
- Se la sentenza di merito è cassata per vizio motivazionale, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia con motivazione effettiva e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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