Sentenza del 27/09/2022 n. 28062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società N.KGaA chiese il rimborso di Euro 258.280,00 relativo a IVA addebitata con fattura del 20/11/2014 emessa da Audi AG sulla base dell'erroneo presupposto che i beni (stampi ad iniezione) fossero allocati in Italia, mentre erano invece in Germania. L'Amministrazione finanziaria tacque e si formò silenzio-rifiuto; la società vinse in primo grado presso la CTP di Pescara e in appello presso la CTR Abruzzo che ritennero assolti gli oneri probatori del contribuente (documentazione sulla presenza dei beni in Germania, nota di credito/ restituzione IVA alla rappresentante fiscale di Audi, rinuncia da parte di Audi alla detrazione IVA). L'Agenzia impugnò in Cassazione formulando cinque motivi di censura volti a contestare la motivazione, la ripartizione e valutazione delle prove, la valenza probatoria della nota di credito e l'applicabilità delle norme sul rimborso (art. 21 D.Lgs. 546/1992 vs art. 26 DPR 633/1972).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di gravame, confermando che il giudice di merito aveva adeguatamente indicato gli elementi probatori alla base del convincimento (presenza dei beni in Germania, restituzione dell'IVA alla cessionaria tramite nota di credito, rinuncia di Audi alla detrazione e quindi assenza di danno per l'Erario). La Corte ha inoltre chiarito che, per i casi di versamento di IVA non dovuta per carenza del presupposto di territorialità, il termine per richiedere il rimborso è biennale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e decorre dal momento del versamento. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in favore della società: Euro 7.000,00 per competenze, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori).
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA), art. 1 e art. 7
Riguardano il presupposto di territorialità delle operazioni; la controversia concerneva l'insussistenza del presupposto territoriale (operazione non effettuata in Italia) e la conseguente non dovuta applicazione dell'IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
Norma invocata dall'Amministrazione per richiamare le regole sulle variazioni in diminuzione; la Corte ha tuttavia ritenuto che l'ipotesi in esame non rientrasse nelle fattispecie disciplinate dall'art. 26, essendo questione di rimborso per inesistenza del presupposto territoriale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 e artt. 19-bis1, 19-bis2
Riferimenti alla detraibilità dell'imposta; la partecipazione della cessionaria (Audi) e la sua eventuale rinuncia alla detrazione sono state considerate rilevanti per escludere un danno per l'Erario.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis2
"I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli artt. 19, 19 bis1 e 19 bis2, secondo le disposizioni del presente articolo..."
Norma richiamata nel censurare la corretta procedura di rimborso per soggetti stabiliti in altri Stati membri; la valutazione della Corte ha comunque privilegiato l'analisi della sussistenza del presupposto territoriale e degli oneri probatori.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Stabilisce il termine biennale per chiedere il rimborso in materia tributaria; la Corte ha confermato che tale termine si applica al rimborso dell'IVA versata per errore di territorialità e decorre dal momento del versamento.
Codice Civile, artt. 2697, 2704, 2727, 2729
Norme relative all'onere della prova e al valore probatorio di documenti; l'Amministrazione le richiamava per contestare la valenza probatoria di alcuni documenti, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove spettasse al giudice di merito e non fosse sindacabile in Cassazione se non per vizi motivazionali.
Costituzione, art. 111
Riferimento al dovere di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse sufficiente (anche se sintetica) perché indicava i fatti e gli elementi probatori decisivi.
Massime di principio
- Se l'IVA è stata applicata per errore perché il presupposto di territorialità manca (es. beni non presenti in Italia), il contribuente può chiedere il rimborso dimostrando la collocazione dei beni al momento della cessione.
- Il contribuente deve assolvere l'onere probatorio con documenti idonei (fatture, note di credito, dichiarazioni fiscali della controparte, elenchi/inventari, documentazione di restituzione dell'IVA); il giudice di merito valuta la loro rilevanza e può motivare in modo sintetico purché indichi gli elementi decisivi.
- La richiesta di rimborso per IVA versata indebitamente per carenza del presupposto territoriale è soggetta al termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che decorre dal momento del versamento.
- Le norme sulle rettifiche in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972) non sono automaticamente applicabili a tutte le inesattezze di fatturazione: occorre distinguere tra variazioni/annullamenti dell'operazione e rimedi per inesistenza del presupposto territoriale.
- In sede di legittimità la Corte non può riesaminare i fatti e le prove di merito salvo che emerga una carenza motivazionale effettiva; le critiche che in realtà chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- La rinuncia alla detrazione da parte della cessionaria o la comprovata restituzione dell'IVA possono essere elementi utili per dimostrare l'assenza di pregiudizio per l'Erario e rafforzare la legittimità del rimborso.
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