Cassazione Penale, Ordinanza n. 29577/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio riguarda un'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra due condanne definitive per reati in materia di stupefacenti. Le sentenze poste a raffronto riguardavano un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso tra l'8.5.2019 e il 10.7.2019, e un reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso il 25.5.2020. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistenti indici sintomatici di un medesimo disegno criminoso, soprattutto per la distanza temporale tra gli episodi, tale da escludere che al momento del primo fatto fosse già programmato anche il secondo. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto che il giudice avrebbe svalutato l'omogeneità delle condotte e sopravvalutato la distanza temporale, indice non decisivo in sé; inoltre ha censurato la mancata considerazione delle modalità attuative e del fatto che gli episodi erano emersi a distanza di tempo solo per ragioni investigative, essendosi interrotte le captazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che l'ordinanza impugnata non presentava violazioni di legge né contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il giudice dell'esecuzione aveva applicato correttamente i principi sulla continuazione, valorizzando la distanza temporale tra i fatti come elemento incompatibile con una programmazione unitaria in mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati deliberati almeno nelle loro linee essenziali. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante che gli episodi fossero emersi nell'ambito della stessa o di diversa indagine o che l'interruzione delle captazioni avesse impedito di accertare uno degli episodi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La continuazione presuppone un programma criminoso unitario, delineato sin dall'inizio almeno nelle sue linee essenziali; non basta la mera omogeneità dei fatti se i successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice oggetto di una delle condanne poste a base della richiesta di continuazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice oggetto della seconda condanna posta a base della richiesta di continuazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non difetti la colpa nella proposizione del ricorso.
Richiamo finale all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, i reati devono costituire l'attuazione di un programma criminoso già delineato, almeno nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo reato.
- La mera omogeneità delle condotte o del bene protetto non è sufficiente, se non è accompagnata da elementi convergenti che dimostrino una progettazione unitaria ab origine.
- La distanza temporale significativa tra gli episodi è un indice rilevante e, in assenza di ragioni giustificative o di altri elementi univoci, rende improbabile l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
- Per censurare utilmente il diniego della continuazione, il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione sul punto e indicare elementi concreti idonei a spiegare la frammentazione temporale di un unico progetto delittuoso; altrimenti la doglianza sulla illogicità resta manifestamente infondata.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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