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Sentenza

Sentenza n. 3159/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A. Della Deliberazione n. 1663 dell'11/09/2025 emessa dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD avente ad oggetto “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della “Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL Napoli 2 Nord” per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi" - ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023 - Aggiudicazione” nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 34 della procedura di gara recante C.I.G. B46D0E5A5, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione, ammettendo anziché escludere gli OO.EE. Stryker Italia S.r.l. S.U., Zimmer Biomet Italia S.r.l, Citieffe S.r.l. e Medifor S.r.l.; B. Di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 34 della procedura di gara recante C.I.G. B46D0E5A5, ammettendo anziché escludere gli OO.EE. Stryker Italia S.r.l. S.U., Zimmer Biomet Italia S.r.l, Citieffe S.r.l. e Medifor S.r.l.; C. Di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in Questa Sede denunciati. e per la condanna all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all'attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario. e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEVICE & TECH S.R.L. il 3\1\2026: D. Del Verbale di gara a firma della Commissione di Gara del 25.11.2025 recante il riesame dei lotti 3, 34 e 44, notificato in data 26.11.2025; E. Se ed in quanto lesiva, della Relazione U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Lotto 34, depositata dall’ASL Napoli 2 Nord in data 11.12.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEVICE & TECH S.R.L. il 23\2\2026: G. Del Verbale di gara a firma della Commissione di Gara del 21.01.2026 recante il riesame dei lotti 3, 34 e 44, depositato in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 22.01.2026; H. Se ed in quanto lesiva, della Relazione U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi relativa Lotti 3, 34 e 44, depositata in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 22.01.2026.

Giustizia amministrativa202506533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 34 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, nonché i verbali di gara e i successivi verbali di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava l’ammissione e l’aggiudicazione a quattro operatori economici nel lotto 34. Con il primo motivo sosteneva che i prodotti offerti da tre concorrenti non possedessero le caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis, in particolare il sistema di centramento magnetico o navigato per il posizionamento delle viti, configurando un aliud pro alio e imponendo l’esclusione. Deduceva violazione del disciplinare, del capitolato, dell’art. 3 l. 241/1990, del d.lgs. 36/2023, dell’autovincolo, dei principi di par condicio, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e buon andamento, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Contestava inoltre il successivo richiamo al principio di equivalenza, ritenendolo postumo e non adeguatamente motivato. Con il secondo motivo sosteneva che l’offerta economica di un’ulteriore concorrente fosse plurima, ambigua, condizionata e non univoca, poiché accanto al prezzo di 1.400 euro per l’impianto tipo riportava un listino con prezzi variabili fino a 1.900 euro. I motivi aggiunti estendevano le censure ai verbali di riesame del 25 novembre 2025 e del 21 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto fondate le censure relative ai prodotti offerti da tre concorrenti. Dalle schede tecniche risultava che tali prodotti utilizzavano, per il bloccaggio distale, una tecnica a mano libera o un amplificatore di brillanza, senza un sistema di guida esterno con centramento magnetico o navigato come richiesto dalla lex specialis. La motivazione del verbale del 21 gennaio 2026, secondo cui i dispositivi sarebbero stati dotati di sistema di navigazione, non trovava riscontro nella documentazione tecnica. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli operatori non avevano dimostrato l’equivalenza funzionale dei prodotti e che la stazione appaltante non aveva svolto una valutazione esplicita e sufficientemente motivata dell’equivalenza. Poiché le specifiche tecniche erano analitiche, inequivoche e configuravano caratteristiche minime obbligatorie, non potevano essere superate mediante un generico richiamo al favor partecipationis o al principio di equivalenza. È stata quindi accolta anche la domanda di dichiarazione di inefficacia, con effetto ex nunc, del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. È stata invece respinta la censura concernente l’offerta di Medifor: il prezzo unitario di 1.400 euro risultava chiaramente indicato nella busta economica e il listino aveva natura meramente conoscitiva, senza rendere l’offerta ambigua o plurima. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 36/2023

    La procedura e i principi applicabili sono ricondotti alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici; il giudice valorizza in particolare il rispetto della lex specialis e delle caratteristiche tecniche minime.

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.

  • art. 122 c.p.a.

    In presenza di un’aggiudicazione illegittima a favore di un concorrente che abbia offerto prodotti non conformi alla lex specialis, il contratto eventualmente stipulato può essere dichiarato inefficace con effetto ex nunc.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti e alla necessità di una motivazione effettiva sulla conformità o equivalenza dei prodotti.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    È invocato dalla ricorrente in relazione al principio di unicità e univocità dell’offerta economica, ma la relativa censura è stata respinta perché il prezzo rilevante risultava univocamente indicato nella busta economica.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono indicati nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto; il Collegio ha accolto la domanda nei limiti dell’art. 122 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis individua in modo analitico e inequivoco determinate caratteristiche tecniche come minime e obbligatorie, la difformità del prodotto offerto può integrare un aliud pro alio e comportare l’esclusione, anche in assenza di una specifica clausola espulsiva.
  • L’offerente che propone un prodotto diverso da quello descritto dalla lex specialis deve indicare e dimostrare in sede di gara la relativa equivalenza funzionale; tale dimostrazione non può essere integrata per la prima volta dopo l’offerta o in giudizio.
  • Il richiamo al principio di equivalenza non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di svolgere una valutazione effettiva, esplicita e adeguatamente motivata dell’equivalenza tra il prodotto offerto e quello richiesto.
  • Il favor partecipationis non può prevalere sul principio di autovincolo e sulla par condicio quando la disciplina di gara stabilisce caratteristiche tecniche minime in termini chiari e inequivoci.
  • I chiarimenti possono essere richiesti per interpretare un’offerta e superare ambiguità senza modificarla, ma non possono introdurre elementi nuovi o integrare il contenuto tecnico o economico dell’offerta.
  • In caso di aggiudicazione illegittima a un concorrente che abbia offerto prodotti non conformi ai requisiti minimi della lex specialis, il contratto eventualmente stipulato può essere dichiarato inefficace con effetto ex nunc ai sensi dell’art. 122 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusionePrincipio di equivalenzaOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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