Sentenza del 24/02/2020 n. 4854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un immobile. Contestazioni principali: mancata allegazione del processo verbale di constatazione (Guardia di Finanza) richiamato nell'avviso; assenza di collegamento tra il preliminare (23.11.2004) e il rogito (17.5.2005) per diversità di soggetti e oggetto; negazione del vincolo di solidarietà tra la ricorrente e il marito (si sostiene che la ricorrente abbia acquistato solo l'usufrutto e il marito la nuda proprietà); illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate per presunto occultamento di parte del corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la mancata allegazione del processo verbale non invalida l'atto quando la motivazione è resa per relationem purché il contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto o il documento sia già conosciuto dal contribuente, e nel caso il verbale era già noto. Quanto agli altri motivi, si tratta di censure di merito (diversa valutazione dei fatti e delle prove) non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la legittimità delle sanzioni applicate ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 72, per occultamento di parte del corrispettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di allegazione o riproduzione degli atti richiamati nell'atto impositivo ha la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione; può essere assolto anche per relationem se il contenuto essenziale è riprodotto o se il documento è già noto al contribuente.
La motivazione per relationem richiede che il documento richiamato sia allegato o che il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto, salvo che il documento sia già conoscibile dal destinatario.
Prevede la sanzione amministrativa per i casi in cui risulti occultato parte del corrispettivo nella registrazione dell'atto di vendita; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione ove accertato l'occultamento.
art. 20; art. 57, comma 6
Richiamate nelle censure sulla corretta qualificazione delle operazioni e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate siano valutazioni di fatto comunque rimaste insindacabili in sede di legittimità.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione ai profili sanzionatori e ai requisiti di motivazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto corretta la spiegazione fornita dalla CTR e ha confermato l'applicabilità delle sanzioni per occultamento del corrispettivo.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata nella contestazione sulle sanzioni amministrative; non ha portato alla nullità delle sanzioni nel caso di specie, per mancanza dei presupposti di illegittimità.
Richiamato per la questione dell'omessa pronuncia sulla questione di merito; la Cassazione ha ritenuto che si trattava di valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme richiamate in sentenza per l'eventuale corresponsione di somme processuali aggiuntive da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell'atto impositivo non determina automaticamente nullità se la motivazione è resa per relationem e l'atto riproduce il contenuto essenziale del documento o il documento è già noto al contribuente; in tali casi il diritto di difesa si considera preservato.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la revisione delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito: censure che chiedono un diverso apprezzamento delle prove o della confrontabilità tra atti sono inammissibili se si limitano a un diverso giudizio di merito.
- La qualificazione di più atti contrattuali come un'unica operazione (e le conseguenti implicazioni, come il vincolo di solidarietà tra contraenti) dipende dalla ricostruzione fattuale degli elementi colleganti; tale ricostruzione è riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo profili di diritto.
- L'occultamento di parte del corrispettivo nella registrazione di un atto di vendita integra gli estremi per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 72 del D.P.R. n. 131/1986; l'applicabilità della sanzione è una conseguenza dell'accertamento dell'illecito amministrativo.
- Per una difesa efficace, quando un atto amministrativo richiami altri documenti, il contribuente dovrebbe verificare se tali documenti sono stati notificati o se il loro contenuto essenziale è riportato nell'atto; in caso contrario è opportuno chiederne l'esibizione o eccepirne formalmente la mancanza tempestivamente.
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