Cassazione Civile, Ordinanza n. 21503/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per Irpeg, Ilor, interessi e compensi di riscossione relativi agli anni 1982-1985, in esecuzione di una precedente decisione della Commissione tributaria centrale. La società destinataria della cartella aveva impugnato l’atto deducendo inizialmente vizi formali, prescrizione e inesistenza del debito; solo con memoria depositata nel primo grado aveva poi eccepito anche una presunta duplicazione d’imposta, sostenendo che le somme richieste coincidessero con quelle già trattenute su un rimborso. La CTR aveva accolto l’appello della società ritenendo fondata questa censura e valorizzando il mancato controintervento documentale dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sull’ampliamento del thema decidendum, perché la doglianza sulla duplicazione d’imposta era nuova e non proposta nel ricorso introduttivo, ma solo in memoria integrativa; (2) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto sussistente la duplicazione d’imposta.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che la censura di duplicazione d’imposta fosse nuova rispetto al ricorso introduttivo e quindi non proponibile come motivo di appello, poiché nel processo tributario il thema controversum è delimitato dai motivi originari e può essere ampliato solo nei limiti consentiti dalla disciplina dei motivi aggiunti. Il secondo motivo viene assorbito. La sentenza della CTR è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale/processuale in cassazione
nel processo tributario consente i motivi aggiunti solo in presenza di documenti non conosciuti dalle altre parti o depositati per ordine della commissione; non permette l’ampliamento libero della domanda o delle eccezioni
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione processuale
norma relativa al deposito di documenti e memorie nel giudizio tributario di primo grado; la memoria ex art. 32 non basta, di per sé, a trasformare un motivo nuovo in motivo originario
artt. 24 e 57 D.Lgs. n. 546/1992
nel giudizio tributario d’appello vietano la proposizione di nuove domande e di nuove questioni non riconducibili alla causa petendi originaria
norma sostanziale invocata nel secondo motivo per contestare la ritenuta duplicazione d’imposta
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo: il giudice non può decidere su vizi diversi non introdotti dalla parte, perché estranei al thema controversum.
- La deduzione di una nuova contestazione fondata su fatti diversi da quelli già allegati in primo grado non integra una semplice eccezione, ma un motivo aggiunto o una nuova domanda; in appello ciò è vietato quando amplia la materia del contendere oltre i limiti dell’originaria causa petendi.
- La produzione di una memoria o di documenti nel giudizio di primo grado non consente, da sola, di introdurre in appello una questione che non era stata proposta originariamente nel ricorso introduttivo.
- Quando il motivo di ricorso per cassazione che investe la regola processuale è accolto, restano assorbite le censure che presuppongono l’esame del merito della pretesa tributaria.
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