Cassazione Penale, Sentenza n. 28884/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento trae origine da un'ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha applicato all'indagato gli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico in relazione al possesso di un documento di identità falso. Il ricorrente ha dedotto due censure. Con la prima ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il giudizio di pericolosità fosse fondato su elementi generici e risalenti, soprattutto su un diverso procedimento per reati in materia di stupefacenti, senza il necessario collegamento specifico con il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole; ha inoltre contestato la contraddittorietà della motivazione e il rilievo del tempo trascorso tra i fatti e la misura. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 275 e 275-bis c.p.p., censurando la previsione del dispositivo che, in caso di mancato consenso o di non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico, avrebbe comportato automaticamente la custodia cautelare in carcere, in contrasto con il principio per cui l'indisponibilità o l'impossibilità tecnica del congegno impone una nuova valutazione delle misure applicabili senza automatismi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato solo il secondo motivo. Ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla clausola del dispositivo che prevedeva la sostituzione automatica degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere nel caso di non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico, eliminando tale statuizione. Nel resto ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i rilievi sulla pericolosità cautelare e sulla motivazione del giudice del riesame, valorizzando la lettura complessiva degli elementi fattuali, la sottrazione all'esecuzione della pena, la irreperibilità, le frequentazioni e il possesso del documento falso come indici di concreta e attuale esigenza cautelare.
Norme richiamate
disposizione incriminatrice posta a base della misura cautelare, relativa al possesso di documento di identificazione falso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
norma sui criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, che impone una nuova valutazione in caso di impossibilità tecnica del controllo elettronico.
norma sul controllo mediante dispositivo elettronico; la sua applicazione non consente automatismi verso la custodia in carcere in caso di non fattibilità tecnica.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
base normativa del pericolo di reiterazione di reati, che può essere desunto anche da fatti non recenti se persistono elementi sintomatici di inclinazione al delitto.
norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti.
richiamato dalla Corte costituzionale in relazione al controllo elettronico e alla non automatica applicazione di misure più afflittive.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
richiamati come antecedente cautelare pendente per reati in materia di stupefacenti, valorizzato come elemento di personalità e pericolosità.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione non richiede necessariamente la prossimità temporale del fatto, potendo essere desunto anche da condotte risalenti quando esse, lette unitamente ad altri elementi concreti, rivelino una persistente inclinazione al delitto e un collegamento con il contesto criminale di riferimento.
- La valutazione cautelare deve essere globale e non atomistica: il giudice può fondare il giudizio di pericolosità su una pluralità di indici convergenti, non su un singolo elemento isolato, purché la motivazione dia conto del loro significato complessivo.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è escluso solo quando il fatto sia assolutamente sporadico ed eccezionale; esso invece sussiste quando, considerate le modalità della condotta, la personalità dell'indagato e il contesto, la commissione di ulteriori reati appaia probabile anche se non imminente.
- L'impossibilità tecnica di applicare il controllo mediante dispositivo elettronico non legittima alcun automatismo verso una misura più grave: il giudice deve rivalutare la situazione concreta alla luce dei criteri ordinari di adeguatezza, necessità e proporzionalità, potendo scegliere la misura più idonea tra quelle applicabili.
- È illegittima la clausola cautelare che preveda, già in via automatica, la custodia in carcere come conseguenza della non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico, poiché tale soluzione sostituisce la doverosa valutazione individualizzata con un meccanismo predeterminato.
- Il sindacato di legittimità sulle esigenze cautelari resta limitato alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione, non potendo tradursi in una diversa lettura dei dati fattuali già apprezzati dal giudice della cautela.
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