Cassazione Civile, Ordinanza n. 21759/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposto per la durata irragionevole di un processo civile iniziato nel 1986 e definito solo nel 2011. La corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo in euro 8.500,00, assumendo un'eccedenza di anni 17 e mesi 7 rispetto alla durata ragionevole. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2 L. n. 89 del 2001 e degli artt. 2056 e 1226 c.c. per avere la corte d'appello liquidato l'indennizzo con un parametro annuo di euro 500,00 senza adeguata personalizzazione del pregiudizio; (2) nullità per motivazione apparente, perché la determinazione del periodo eccedente non sarebbe stata adeguatamente giustificata; (3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento di un bonus aggiuntivo, specificamente allegata nel ricorso introduttivo; (4) censura sulle spese, rimasta collegata ai motivi precedenti. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondate le censure sulla liquidazione dell'indennizzo e sulla motivazione del decreto; ha accolto il terzo motivo, rilevando l'omissione di pronuncia sulla domanda autonoma di bonus aggiuntivo; ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. Il decreto della corte d'appello è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sulla domanda di bonus aggiuntivo e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
anteriforma ex lege 208/2015
disciplina il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la censura sulla misura dell'indennizzo non integra di per sé violazione di legge, ma investe il giudizio di merito sulla quantificazione.
richiamato quale criterio di liquidazione del danno applicabile anche all'equa riparazione, insieme all'art. 1226 c.c.
richiamato per la liquidazione equitativa del pregiudizio; la scelta del moltiplicatore annuo è sindacabile nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non è il mezzo corretto per censurare la sola scelta del parametro di liquidazione dell'indennizzo quando si contesta in realtà la valutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente è scrutinata alla luce della effettiva presenza di una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni del decisum.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura sulla quantificazione dell'indennizzo è ammissibile, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nella liquidazione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, la determinazione del parametro annuo dell'indennizzo attiene alla valutazione di merito e non può essere trasformata in una denuncia di violazione di legge se il ricorrente contesta solo l'apprezzamento del caso concreto.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione sia priva di una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico seguito; non basta che il ricorrente contesti in modo formale o generico l'applicazione dei criteri richiamati dal giudice di merito.
- La mancata pronuncia su una domanda autonomamente proposta e specificamente coltivata integra omissione di pronuncia, non potendo il silenzio del provvedimento essere automaticamente letto come rigetto implicito quando la domanda non risulti neppure richiamata in motivazione.
- Quando un capo della domanda principale viene accolto o impone un nuovo esame in rinvio, la questione sulle spese del giudizio di legittimità può essere assorbita e demandata al giudice di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →