Sentenza del 13/07/2020 n. 5408 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo per presunta prescrizione dei crediti (il ricorrente sostiene termine quinquennale e mancata interruzione da parte dell'amministrazione, richiamando Cass. SS.UU. 23397/2016) e decadenza per tardiva iscrizione a ruolo; l'Amministrazione ha eccepito inammissibilità del ricorso per deposito cartaceo dopo il 1° luglio 2019 e ha documentato la notifica dell'accertamento (27/7/2012) e della cartella (consegna alla moglie il 10/7/2013)
La decisione
Il giudice ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante il deposito cartaceo dopo il 1/7/2019, ritenendo che la norma che impone la modalità telematica non preveda espressamente l'inammissibilità quale sanzione, che sia applicabile l'art.156 c.p.c. (nullità non rilevabile se l'atto ha raggiunto lo scopo) e che in casi eccezionali il presidente possa autorizzare cartaceo. Sostanzialmente sul merito l'Agenzia ha documentato correttamente le notifiche solo per l'annualità 2008 (quindi il credito 2008 non è prescritto) mentre non ha fornito documentazione per il 2006, che è stata dichiarata prescritta. La Commissione ha quindi accolto parzialmente il ricorso per l'annualità 2006 e respinto per il resto; spese compensate
Norme richiamate
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n.136, art.16
Ha introdotto l'obbligo, dal 1° luglio 2019, della notifica e del deposito telematico nel processo tributario; la Commissione però osserva che la norma non prevede espressamente l'inammissibilità come sanzione per il deposito cartaceo e ammette margini di deroga/interpretazione in casi eccezionali
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, art.16-bis, comma 3 (richiamato)
Richiamato come normativa modificata dalla disposizione che impone modalità telematiche; la pronuncia osserva che la modifica non contiene una sanzione esplicita di inammissibilità
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, art.27
Prevede che il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione, esamini preliminarmente il ricorso e ne dichiari l'inammissibilità solo nei casi espressamente previsti; utilizzato per sostenere che non si può disporre l'inammissibilità per mera violazione della forma telematica in assenza di previsione normativa
Codice di procedura civile, art.156
Principio della non nullità per inosservanza di forme se la legge non la commina e la non pronuncia di nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo; applicato analogicamente al processo tributario per giustificare l'ammissibilità del ricorso cartaceo che ha raggiunto lo scopo (l'Ufficio si è comunque costituito)
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.23397/2016
Richiamata dal ricorrente per sostenere che il termine prescrizionale sarebbe quinquennale; la decisione municipale non aderisce a quella impostazione per i crediti risultanti da cartelle regolarmente notificate, applicando invece la prescrizione decennale ordinaria ove la notifica sia dimostrata
Massime di principio
- L'obbligo di deposito e notifica telematica introdotto per il processo tributario non comporta automaticamente l'inammissibilità di atti cartacei depositati immediatamente dopo l'entrata in vigore: in assenza di sanzione espressa la Corte può ammettere l'atto, soprattutto se ha raggiunto lo scopo (l'altra parte si è costituita).
- Il presidente della Commissione può valutare autorizzazioni o eccezioni in casi particolari; l'errore procedurale ravvisabile subito dopo l'entrata in vigore della norma può essere considerato scusabile.
- In tema di prescrizione dei crediti tributari il giudice verifica la documentazione delle notifiche per ciascuna annualità: se l'Amministrazione prova la regolare notifica, si applica il termine prescrizionale ordinario (nel caso cartella regolarmente notificata la Commissione ha ritenuto non decorso il termine per il 2008); se la prova manca per una annualità, quella parte del credito può essere dichiarata prescritta.
- Quando vi sono questioni nuove o reciproca soccombenza la compensazione delle spese è probabile; pertanto in contenziosi con esito misto può non convenire spingere esclusivamente per la condanna alle spese.
- Per difendersi in situazioni analoghe, il contribuente deve: (a) contestare specificamente la regolarità delle notifiche su ciascuna annualità; (b) produrre o richiedere certificazioni e notifiche dell'Amministrazione; (c) non considerare automaticamente inadmissibile un ricorso cartaceo presentato immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'obbligo telematico, ma valutare l'opportunità di chiedere autorizzazione o di depositare telematicamente ove possibile.
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