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Sentenza

Sentenza del 13/07/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Biella

Sussiste l'interesse ad agire in capo al già amministratore di una s.r.l., cui sia stato erroneamente notificato un avviso di accertamento, relativo ad un'annualità in cui non rivestiva più tale carica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la notifica di un avviso di accertamento ricevuto a suo carico per un'annualità in cui non rivestiva più la carica di amministratore della s.r.l. L'Ufficio ha ammesso, sia negli atti che in udienza, che la persona indicata nell'atto era frutto di un mero refuso nella redazione informatizzata dell'atto impugnato. Il tema principale era la sussistenza dell'interesse ad agire (legittimazione processuale) del destinatario dell'atto errato.

La decisione

Il giudice ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.: la notifica dell'atto impositivo ex art. 19 D.Lgs. 546/1992 al soggetto, anche se per errore, fa sorgere in capo a questi il diritto di essere parte del processo tributario già al momento della ricezione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato ammissibile e la procedura giudiziaria è potuta proseguire; la decisione riguarda la legittimazione ad agire e non necessariamente il merito dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'art. 100 c.p.c. (interesse ad agire) è interpretato nel senso che l'interesse del destinatario di un atto impositivo a che sia pronunciato un provvedimento che tuteli la sua posizione giuridica sorge al momento della ricezione dell'atto e legittima l'instaurazione del processo, anche se l'atto è stato notificato per errore.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L'art. 19 qualifica gli atti impositivi e individua i destinatari degli stessi: la notifica di un atto impositivo fa sorgere nell'individuo destinatario il diritto ad essere parte del processo tributario. Anche ove la notifica sia dovuta a un refuso, la qualità di destinatario dell'atto è sufficiente a fondare la legittimazione processuale.

Massime di principio

  • La ricezione effettiva di un atto impositivo (avviso di accertamento) attribuisce al destinatario un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., indipendentemente dalla correttezza sostanziale del destinatario indicato nell'atto; l'errore dell'Ufficio non priva automaticamente di legittimazione il soggetto notificato.
  • L'ammissione dell'Ufficio circa un 'refuso' formale non è sufficiente a escludere l'interesse ad agire: il destinatario può proporre ricorso per far valere la propria posizione e ottenere la dichiarazione giudiziale di illegittimità o di inesistenza dell'atto, ovvero la correzione/annullamento.
  • In situazioni analoghe è opportuno agire tempestivamente nel rispetto dei termini di impugnazione, documentando l'assenza della qualifica (es. cessazione della carica) per il periodo indicato nell'atto e chiedendo, in via incidentale o principale, l'accertamento della nullità/annullabilità o la rettifica della notifica.
  • La pronuncia riguarda la legittimazione ad agire; il giudice può ammettere il ricorso e poi decidere sul merito (esaminando la fondatezza dell'accertamento e la correttezza dell'individuazione del soggetto passivo).
  • Se l'errore è evidente e l'Ufficio collabora, è comunque consigliabile formalizzare l'eccezione in giudizio (per non perdere eventuali diritti) e valutare richieste di cancellazione, rettifica o compensazione degli effetti fiscali.
  • La tutela processuale vale sia per il privato che per il contribuente ex amministratore: il principio comune è che la qualità di destinatario dell'atto fa sorgere il diritto a partecipare al processo tributario.

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