Sentenza del 13/07/2020 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta comunale pubblicità - Distributore carburanti - Scritte all'interno - Frecce direzionali - Non tassabilit.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per alcune scritte poste sull'asfalto all'interno della stazione di servizio recanti le diciture "GPL" e "Carburante" con frecce direzionali (superfici rispettivamente di 2 e 6 mq). Controversia incentrata sulla qualificazione di tali scritte come mezzo pubblicitario soggetto a tassazione o come semplici indicazioni/segni direzionali non assoggettabili al tributo. Dogre ha inoltre contestato la motivazione dei primi giudici e richiamato disposizioni di esenzione (art. 17 d.lgs. 507/1993) e la risoluzione ministeriale n. 173/E/1997 nella lettura favorevole alla pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello proposto da Dogre srl e ha integralmente confermato la decisione di primo grado. Il giudice ha ritenuto che le scritte con frecce, poste all'interno dell'area di servizio e rivolte a consumatori che hanno già scelto di rifornirsi, svolgono una funzione esclusivamente orientativa e non contengono promozione di prodotti, servizi o dell'immagine dell'impresa. Pertanto difetta il presupposto impositivo di pubblicità (art. 5 d.lgs. 507/1993) e non viene in rilievo alcuna forma di esenzione; la dimensione delle scritte (2 e 6 mq) è inconferente perché la natura non pubblicitaria delle comunicazioni rende irrilevante l'applicazione delle soglie dimensionali richiamate. La parte appellante è stata condannata a rifondere le spese del grado per euro 400,00.
Norme richiamate
d. lgs. n. 507/1993, art. 5
Definisce il presupposto dell'imposta sulla pubblicità: la comunicazione avente finalità promozionale o di miglioramento dell'immagine. Il giudice ha ritenuto che le frecce direzionali non soddisfano questo presupposto ontologicamente.
d. lgs. n. 507/1993, art. 17, comma 1, lett. a) e b)
"la pubblicità all'interno dei locali adibiti alla vendita... quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata..."; "gli avvisi al pubblico esposti... nelle immediate adiacenze del punto di vendita... che non superino la superficie di mezzo metro quadrato"
Le disposizioni prevedono ipotesi di esenzione/esonero legate a comunicazioni interne o avvisi di piccola superficie; la Commissione ha però osservato che non si è trattato di ricorrere a una forma di esenzione perché mancava il presupposto impositivo in quanto le scritte erano prive di contenuto pubblicitario. Pertanto le soglie dimensionali richiamate non sono necessarie per escludere l'applicabilità del tributo nel caso di comunicazioni non pubblicitarie.
Risoluzione Ministeriale n. 173/E del 30.7.1997
"esclusione dal campo di applicazione del tributo di semplici forme di comunicazione al pubblico, prive di ogni contenuto pubblicitario"; menzione a titolo esemplificativo delle frecce che precisano la direzione
Correttamente intesa, la risoluzione conferma l'esclusione dalle imposte delle comunicazioni meramente direzionali/indicative anche se non rientranti nelle soglie dimensionali, poiché la discriminante è l'assenza di contenuto pubblicitario.
d. lgs. n. 546/1992, art. 1 (richiamo alle norme di procedimento) e art. 36, comma 2, n. 4
Dogre aveva dedotto violazione delle regole di motivazione; il giudice ha ritenuto la motivazione, seppure succinta, adeguata e logica. Il richiamo serve a valutare eventuali censure procedurali sulla motivazione della sentenza impugnata.
c.p.c. art. 276, ultimo comma e disp. att. c.p.c. art. 118, ultimo comma
Norme sul procedimento civile richiamate per la forma della motivazione: la sentenza è stata motivata dal presidente del collegio per impedimento del relatore; l'osservazione è puramente formale/istruttoria e la motivazione è stata ritenuta valida.
Massime di principio
- Segnaletica interna (frecce direzionali, diciture che indicano punti di erogazione) rivolta a utenti che hanno già scelto il punto vendita e priva di elementi promozionali non costituisce pubblicità: manca il presupposto impositivo.
- La superficie del mezzo non è l'unico criterio decisivo: l'elemento determinante è la natura e la funzione della comunicazione (orientativa vs. promozionale).
- Le esenzioni previste dall'art. 17 (comunicazioni interne o avvisi di piccola superficie) non sono l'unico mezzo per escludere l'imposta: se manca la natura pubblicitaria, non si applica il tributo indipendentemente dalle soglie dimensionali.
- Comunicazioni contenenti marchi, loghi, messaggi promozionali, prezzi o elementi finalizzati a indurre domanda o migliorare l'immagine aziendale devono essere considerate mezzi pubblicitari e sono soggette a tassazione.
- La collocazione (interno vs esterno) e la visibilità verso il pubblico non presente nel punto vendita sono fattori rilevanti: segnali visibili dall'area pubblica o stradale tendono a rientrare nel campo di applicazione dell'imposta.
- In caso di dubbio, documentare il contenuto e la funzione del mezzo (foto, collocazione, destinatari della comunicazione) è fondamentale per dimostrare la natura non pubblicitaria e ottenere l'esclusione dal tributo.
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