Cassazione Civile, Ordinanza n. 15239/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di subappalto relativo a lavori stradali commissionati da un ente comunale. La società ricorrente, destinataria di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla subappaltatrice per il corrispettivo di euro 15.246,00, aveva proposto opposizione sostenendo che, in base all’assetto pattizio e alla prassi dei pagamenti, il subappaltatore non potesse pretendere il pagamento prima che il committente pubblico avesse pagato l’appaltatrice; che, a causa dei ritardi di pagamento dell’ente, essa aveva dovuto cedere alla subappaltatrice il proprio credito verso il Comune con costi di sconto e spese notarili; e che aveva inoltre acquistato un credito pro soluto verso la subappaltatrice da un terzo, da opporre in compensazione. Rigettata l’opposizione in primo grado e confermata la decisione in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata ammissione di prove testimoniali e il mancato rilievo della clausola di subappalto "if and when"; (2) violazione dell’art. 1260 c.c., assumendo che la cessione del credito non richiede il consenso del debitore ceduto e che quindi il credito ceduto poteva essere opposto in compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che il primo motivo non fosse ammissibile perché la censura sulla prova testimoniale non era correttamente veicolata ex art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non era stata dimostrata la decisività delle prove richieste; quanto alla clausola "if and when", la censura era preclusa dalla disciplina della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e comunque non risultava rispettato l’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. Dall’altro lato, ha giudicato il secondo motivo inammissibile perché non attingeva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull’inopponibilità della cessione del credito ma sulla mancanza di prova del nesso tra il corrispettivo dovuto e i costi della cessione stessa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per censurare genericamente la mancata ammissione di prove o per sollevare questioni che non integrano un fatto storico decisivo; la censura deve essere specifica e rispettare i limiti di ammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio è censurabile come violazione del diritto alla prova solo nei casi in cui il giudice abbia escluso il mezzo per ragioni estranee alla sua rilevanza; occorre comunque indicare la decisività della prova richiesta.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nelle ipotesi di doppia conforme, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili salvo che il ricorrente indichi e dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare in modo specifico dove e come la questione è stata proposta nei gradi di merito; la mancanza di tale specificazione rende la censura inammissibile.
La censura sulla cedibilità del credito e sulla mancanza di consenso del debitore ceduto è inammissibile se non coglie la concreta ratio decidendi della decisione impugnata.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e mirata della decisione impugnata; il motivo che non confronta la ratio decidendi si traduce in un non motivo ed è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. Sez. Un., sent. 7 marzo 2005, n. 4810
L’illeggibilità della firma del conferente la procura in calce o a margine dell’atto è irrilevante se il suo nome è comunque desumibile dalla specifica funzione o carica, tramite i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere usata per contestare in modo generico la valutazione delle prove o per lamentare la mancata ammissione di mezzi istruttori senza indicarne specificamente la decisività.
- La censura sulla mancata ammissione di una prova testimoniale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale l’oggetto della prova, l’identità e la capacità testimoniale dei testi, la tempestività dell’istanza e le ragioni per cui il mezzo sarebbe decisivo per la decisione.
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se attacca una questione diversa da quella posta a fondamento della decisione, il motivo è inammissibile come non motivo.
- La cedibilità del credito ex art. 1260 c.c. non basta, di per sé, a fondare la compensazione: occorre che il motivo di impugnazione investa la reale ragione del rigetto, e che il fatto costitutivo dell’eccezione risulti provato e giuridicamente pertinente.
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