Cassazione Civile, Ordinanza n. 05876/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società e ad alcuni soggetti collegati un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione di sanzioni, relativo a un decreto di omologa di concordato preventivo emesso dal Tribunale di Avellino. L'Ufficio aveva ritenuto applicabile l'imposta proporzionale del 3% sul valore complessivo indicato nell'atto, perché la procedura prevedeva il trasferimento di diritti e l'accollo delle obbligazioni da parte di terzi assuntori. I contribuenti avevano impugnato l'avviso sostenendo, da un lato, che fosse nullo o insufficientemente motivato perché non era stato allegato il provvedimento richiamato, e dall'altro che l'omologa non producesse un immediato effetto traslativo, essendo il trasferimento dei beni subordinato all'esecuzione del concordato e realizzato solo con successivi atti separati; perciò, a loro avviso, avrebbe dovuto applicarsi l'imposta fissa prevista per gli atti di omologazione. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, e i contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell'avviso e violazione degli artt. 54 e 8 della Tariffa del d.P.R. 131/1986 per errata qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione, affermando che, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto, senza necessità di allegazione dell'atto, quando sia certo o presumibile che il contribuente ne conosca già il contenuto. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'imposta proporzionale, perché il decreto di omologa del concordato con intervento di terzo assuntore produce effetti immediatamente traslativi e ricade nell'art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 131/1986, non nella lett. g) relativa agli atti di omologazione in senso generico. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia. È stata infine dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è soddisfatto se l'atto indica con sufficiente precisione l'atto giudiziario tassato; non è necessaria l'allegazione materiale dell'atto quando il contribuente ne abbia avuto o possa presumibilmente avere conoscenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale richiamato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 54, commi 3 e 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della pretesa fiscale, ma la Corte ritiene corretta l'applicazione della disciplina dell'imposta di registro operata dal giudice d'appello.
art. 8, comma 1, lett. a), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Si applica agli atti che producono effetti traslativi immediati; per il decreto di omologa del concordato con terzo assuntore è dovuta l'imposta proporzionale.
art. 8, comma 1, lett. g), Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La previsione dell'imposta fissa per gli atti di omologazione non opera quando l'omologa sia sovrapposta a un trasferimento di diritti con effetti traslativi immediati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la motivazione dell'avviso di liquidazione è sufficiente quando consenta di identificare con certezza l'atto tassato mediante data e numero del provvedimento, senza necessità di allegazione materiale dell'atto se il contribuente ne abbia già avuto conoscenza o ne sia ragionevolmente a conoscenza.
- Il decreto di omologa di un concordato preventivo con intervento di terzo assuntore è tassabile in misura proporzionale quando dal provvedimento derivino effetti immediatamente traslativi dei beni o dei diritti oggetto della procedura.
- La disciplina speciale degli atti di omologazione soggetti a imposta fissa non si applica in via automatica a ogni decreto di omologa, dovendosi verificare la concreta funzione economico-giuridica dell'atto e l'eventuale contestuale trasferimento di diritti.
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire in base agli effetti giuridici immediati prodotti dal provvedimento, e non sulla base della sola denominazione formale dell'atto stesso.
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