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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04872/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. promosso dal proprietario di un immobile confinante contro il vicino, deducendo che su quest'ultimo fondo fosse stato realizzato un corpo di fabbrica costituito da pilastri e da una rampa di scala esterna, in violazione delle distanze legali tra costruzioni e con ulteriore restringimento di una servitù di passaggio derivante da un antico atto di divisione. Il tribunale aveva accolto la domanda di riduzione in pristino e la corte d'appello, in parziale riforma, aveva confermato la violazione delle distanze ma aveva escluso che il vecchio setto murario di confine dovesse essere demolito, ritenendolo una costruzione facente parte del fabbricato dell'attore e quindi soggetto alla disciplina dell'art. 873 c.c., con conseguente obbligo del nuovo manufatto di rispettare la distanza di dieci metri. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c. per avere la corte territoriale qualificato il setto murario come costruzione e non come muro di cinta. Ha sostenuto che il muro, per funzione concreta e collocazione sulla linea di confine, doveva essere considerato muro di cinta e dunque escluso dal computo delle distanze; ha inoltre censurato la mancata considerazione della sua utilità divisoria e delimitativa del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla funzione e sulla natura del setto murario, chiedendo una diversa lettura delle prove e una nuova qualificazione del manufatto. La Corte ha ribadito che nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare un riesame del materiale istruttorio né opporre una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, quando la motivazione di merito sia logicamente adeguata e non apparente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la proposizione del giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione

  • art. 873 c.c.

    disciplina delle distanze tra costruzioni applicata dalla corte di merito al setto murario qualificato come costruzione

  • art. 878 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la natura di muro di cinta e l'esenzione dal regime delle distanze

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per falsa applicazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il procedimento accelerato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel percorso processuale che ha condotto alla decisione accelerata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna ulteriore del ricorrente, ritenuto soccombente in un giudizio definito in conformità alla proposta accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 872, comma 2, c.c.

    base della domanda di riduzione in pristino accolta nei gradi di merito

  • art. 873 c.c.

    norma sulle distanze legali tra costruzioni, la cui applicazione è stata confermata in via logica dalla cassazione nel prendere atto dell'accertamento di merito

  • art. 878 c.c.

    norma che esclude i muri di cinta dal regime delle distanze, ma la relativa applicabilità è stata negata in base all'accertamento di fatto del giudice di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur rubricato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, sostituendo all'accertamento del giudice di merito una ricostruzione alternativa della vicenda.
  • La qualificazione di un manufatto come costruzione o come muro di cinta, quando dipenda dalla sua concreta funzione, collocazione e consistenza materiale, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente coerente e non apparente.
  • La falsa applicazione di legge ricorre solo quando il giudice applichi una norma a una fattispecie che non vi rientra oppure ne tragga conseguenze giuridiche incompatibili con la sua corretta interpretazione; non quando si contesti l'accertamento del fatto presupposto.
  • L'esenzione dalle distanze prevista per i muri di cinta presuppone una qualificazione in fatto del manufatto come effettivo muro di cinta; se il giudice di merito esclude tale natura sulla base delle risultanze istruttorie, la censura non può essere trasformata in un riesame del merito in sede di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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