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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35878/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino che aveva rigettato il riesame del decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di somme e beni nell'ambito di un procedimento per truffa (artt. 640 e 648-ter.1 c.p.). Gli uomini di prova contestati erano: (1) errata determinazione della competenza territoriale (artt. 9 e 16 c.p.p. e presunto vizio rispetto all'art. 6 c.p.) perché, a loro avviso, parte della condotta di autoriciclaggio sarebbe avvenuta con il rientro di somme su un conto di Coppola a Latina e la prima truffa sarebbe stata consumata a Milano; (2) in subordine, errata determinazione della competenza con riferimento alla truffa, sostenendo che il momento consumativo rilevante sarebbe stato il trasferimento da Milano (bonifico iniziale di Pozzi) e non l'attività di induzione telefonica avvenuta a Torino; (3) erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio), perché le somme sarebbero state impiegate direttamente per consumi e non per investimenti produttivi, dunque non rientranti nel novero punibile dal quinto comma della norma. Chiedevano conseguentemente l'annullamento o la riforma dell'ordinanza e la riduzione del sequestro.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte (sezione) ha confermato che il reato di riciclaggio si era già realizzato all'origine con il trasferimento dei fondi su una società «schermo» (Skele Ltd.), per cui eventuali trasferimenti successivi verso conti italiani o spese personali sono post factum irrilevanti ai fini della determinazione della competenza e della sussistenza dell'illecito. Di conseguenza la competenza territoriale è correttamente attribuita al Tribunale di Torino, individuando come evento consumativo rilevante la prima truffa giunta a compimento a Torino (capo di imputazione relativo a Puccio) e non la mera attività di induzione telefonica o singoli bonifici iniziali disposti da Milano. Pure il profilo relativo all'autoriciclaggio è stato ritenuto correttamente qualificato dal giudice di merito: il trasferimento iniziale a soggetti/intermediari volti a schermare la titolarità è idoneo a integrare il reato, e il successivo impiego o spesa non rimuove la natura illecita della condotta già perfezionatasi. La richiesta di riduzione del sequestro è stata ritenuta questione di fase esecutiva da proporre al pubblico ministero; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata applicata per il contraddittorio scritto tra parti.

  • art. 9 c.p.p.

    Utilizzato insieme all'art. 16 c.p.p. per determinare la competenza territoriale; interpretato nel senso che va individuato il luogo del compimento rilevante del reato considerato nel capo di imputazione.

  • art. 16 c.p.p.

    Combinato con l'art. 9 c.p.p., serve a stabilire quale ufficio giudiziario sia competente in presenza di fatti posti in essere in più luoghi; la Corte ha ritenuto corretto radicare la competenza a Torino in ragione del luogo di consumazione ritenuto nel capo di imputazione.

  • art. 6 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come violato, ma la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione tale da incidere sulla determinazione della competenza o sulla qualificazione dei fatti.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    La Corte ha interpretato il reato di riciclaggio nel senso che la condotta si realizza già con operazioni di schermatura e trasferimento dei proventi (es. intestazione a società schermo); trasferimenti o spese successive non esauriscono o escludono la sussistenza del reato.

  • art. 81 cod. pen.

    Citato rispetto alla ricostruzione dell'eventuale continuazione; la Corte ha osservato che l'impianto accusatorio individua due reati unitari e non una pluralità riconducibile all'art. 81, per cui la nozione di evento consumativo deve essere letta in funzione della imputazione formulata.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nei termini strettamente necessari per la decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • La sussistenza del reato di riciclaggio può realizzarsi già con il primo trasferimento a soggetti o società di comodo che schermano la titolarità dei proventi del reato presupposto; passaggi successivi o l'utilizzo per spese personali non escludono il reato già perfezionatosi.
  • Per la determinazione della competenza territoriale è cruciale individuare il momento e il luogo in cui il reato, secondo l'impostazione accusatoria, si è considerato compiuto: l'attività di induzione (es. telefonate) può essere irrilevante se il profitto illecito si perfeziona altrove.
  • Se l'imputazione descrive reati unitari (es. una truffa articolata in più versamenti come adempimenti di un unico contratto fraudolento), non possono essere automaticamente considerati più reati distinti ai fini dell'individuazione del luogo consumativo; la qualificazione contenuta nell'atto di accusa è centrale.
  • Le questioni relative alla quantificazione o alla riduzione del sequestro, specie per specifici importi bonificati, in genere vanno trattate nella fase esecutiva davanti al pubblico ministero o con le impugnazioni proprie di quella fase, non in sede di cassazione cautelare sul riesame.
  • Nel contestare la competenza territoriale o la qualificazione del reato, la difesa deve fornire elementi concreti che confutino in modo specifico l'impostazione accusatoria adottata dal giudice di merito, altrimenti il vizio prospettato rischia di essere ritenuto infondato.

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