Cassazione Civile, Ordinanza n. 32719/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel procedimento originato da un’istanza di correzione di errore materiale relativa a una precedente ordinanza della Corte di cassazione, il difensore di una delle parti resistenti ha segnalato che nel provvedimento erano state omesse, nell’intestazione, la sua indicazione come parte controricorrente in proprio e, nel dispositivo, la distrazione delle spese in suo favore, poiché nella memoria depositata nell’interesse dell’altra controricorrente egli si era dichiarato antistatario. Ha quindi chiesto che l’ordinanza fosse corretta sia nell’intestazione sia nel dispositivo. La parte intimata ha chiesto un rinvio per acquisire il fascicolo del procedimento presupposto. La Corte ha rilevato che non era stato proposto un autonomo ricorso, ma un’istanza sollecitatoria della correzione ex art. 391-bis c.p.c., e ha verificato l’effettiva sussistenza dell’errore materiale quanto all’omessa indicazione del difensore come controricorrente e alla mancata distrazione delle spese. Ha invece respinto la richiesta di ulteriormente specificare che la condanna alle spese fosse anche a favore del medesimo avvocato in proprio, ritenendo il dispositivo già chiaro nel riferire la condanna alle spese in favore della parte controricorrente, espressione sufficiente a comprendere entrambi i controricorrenti.
La decisione
La Corte ha accolto l’istanza nei limiti sopra indicati e ha disposto la correzione materiale dell’ordinanza n. 11801/2023: nell’intestazione, aggiungendo l’avvocato istante tra i controricorrenti; sostituendo il singolare con il plurale nel riferimento ai controricorrenti; e nel dispositivo, aggiungendo la formula della distrazione delle spese in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. È stata invece disattesa la richiesta di una specificazione ulteriore sulla riferibilità della condanna alle spese anche all’avvocato in proprio, perché il testo originario era già sufficiente. Il procedimento si è quindi concluso con correzione dell’errore materiale e con annotazione in cancelleria.
Norme richiamate
La correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta dalle parti ed essere rilevata d’ufficio in qualsiasi tempo; l’istanza della parte si converte nel procedimento officioso di correzione.
Il procedimento, dopo la riforma, si svolge in camera di consiglio secondo la disciplina prevista dalla norma, in combinato disposto con gli artt. 287 e seguenti c.p.c.
È richiamato quale base del procedimento di correzione degli errori materiali.
Le memorie depositate nel giudizio presupposto sono richiamate per individuare la posizione processuale delle parti e la richiesta di distrazione delle spese.
Nel provvedimento presupposto è stata pronunciata la condanna per responsabilità aggravata a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L’istanza di correzione di errore materiale rivolta alla Corte di cassazione può essere trattata come procedimento officioso di correzione, anche se non formalmente proposta come autonomo ricorso.
- L’errore materiale è correggibile quando dal complesso degli atti risulti in modo univoco che il provvedimento abbia omesso un’indicazione dovuta, come la corretta individuazione di una parte o la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
- La correzione può riguardare sia l’intestazione sia il dispositivo del provvedimento, ma non consente di introdurre una nuova statuizione quando il testo originario sia già chiaro e sufficiente.
- Se il dispositivo condanna alle spese in favore della "parte controricorrente", tale formula può ricomprendere tutti i controricorrenti indicati o desumibili dal giudizio, senza necessità di ulteriori specificazioni.
Come è indicizzato
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