Cassazione Civile, Ordinanza n. 06419/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato da una società a un proprio dipendente il 19 dicembre 2019. Nel procedimento ex L. n. 92/2012, il Tribunale di Padova aveva inizialmente accolto l’opposizione della società all’ordinanza sommaria che aveva dato ragione al lavoratore; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza non definitiva, ha invece accolto parzialmente il reclamo del lavoratore e ha annullato il licenziamento, rinviando per il prosieguo. Con sentenza definitiva ha poi preso atto dell’opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, ha condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, con detrazione dell’aliunde perceptum, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento all’opzione e alle spese di entrambi i gradi. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore e regolarmente notificato; il lavoratore ha depositato atto di accettazione della rinuncia, anch’esso regolarmente sottoscritto e notificato. La Corte ha quindi verificato la regolarità di rinuncia e accettazione e ha dichiarato l’estinzione del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della rituale accettazione da parte del controricorrente. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 306 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali, poiché il controricorrente aveva aderito alla rinuncia. Ha infine escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale previsione operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
È richiamato come base dell’indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore a seguito dell’annullamento del licenziamento, con detrazione dell’aliunde perceptum.
L. n. 92/2012
È la disciplina del rito applicato alla controversia di impugnazione del licenziamento.
art. 306 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se validamente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla parte costituita, comporta l’estinzione del giudizio; in tal caso non si provvede sulle spese se la controparte aderisce alla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore contributo unificato non si applica all’estinzione del processo per rinuncia accettata, poiché la norma opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce estinzione del processo solo se è rituale e accettata dalla parte costituita.
- Quando il controricorrente aderisce alla rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione e non provvede sulle spese processuali.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
- In caso di annullamento del licenziamento con opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, può essere riconosciuta l’indennità risarcitoria con detrazione dell’aliunde perceptum e il versamento dei contributi fino alla data di esercizio dell’opzione.
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