Cassazione Penale, Sentenza n. 46844/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducevano vari profili di vizio. Panassiti contestava l'affermazione del suo ruolo di promotore/organizzatore dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la qualificazione dell'agevolazione mafiosa, sostenendo inoltre che la Corte territoriale avrebbe erroneamente accolto una rinuncia ai motivi d'appello operata dal difensore; Geraci censurava la determinazione della pena, lamentando l'erronea valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti equivalenti; Lauceri impugnava la confermata responsabilità per i reati di stupefacenti e, in particolare, la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 (consapevolezza della disponibilità di arma del sodalizio) per presunte contraddizioni e lettura decontestualizzata delle intercettazioni e delle videoriprese; Barone deduceva omessa motivazione circa le attenuanti generiche e censurava la valutazione probatoria degli elementi a suo carico; Musumeciu lamentava la mancata motivazione sull'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto in parte fondati solo: (i) il motivo di Geraci relativo alla determinazione della pena con specifico riferimento alla recidiva (annullamento limitato alla recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania); (ii) il motivo di Lauceri relativo all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990 (annullamento limitato a tale aggravante e rinvio ad altra Sezione). Sono stati invece dichiarati inammissibili i ricorsi di Musumeci e Barone e rigettato quello di Panassiti (quest'ultimo condannato alle spese). Musumeci e Barone sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.). La sentenza di condanna sulla responsabilità penale di Geraci e Lauceri è stata dichiarata irrevocabile nei termini indicati (art. 624 c.p.p.). Il ricorso di Panassiti è stato rigettato e gli altri profili proposti da Lauceri sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
L'art. 74 comma 4 è stato interpretato come aggravante riconducibile alla consapevolezza della disponibilità di armi da parte dell'associazione; la Cassazione ha ritenuto che, nella posizione di Lauceri, la motivazione della Corte d'appello fosse contraddittoria e illogica rispetto a tale aggravante, giustificando l'annullamento limitato su questo punto
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale relativa alle fattispecie di spaccio/detenzione di stupefacenti, invocata nel capo di imputazione; la valutazione probatoria delle intercettazioni e delle videoriprese è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità
Codice di procedura penale, art. 587
Disciplina l'effetto estensivo delle decisioni a favore di un imputato anche rispetto ad altri; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la richiesta di estensione perché l'esclusione dell'aggravante per alcuni coimputati era motivata su basi soggettive e personali, ostando all'effetto estensivo
Codice di procedura penale, art. 139, comma 3
Stabilisce valore probatorio del verbale in forma riassuntiva quando la registrazione fonografica è inutilizzabile: la Corte ha ritenuto non manifestata alcuna incompatibilità tra verbale riassuntivo e trascrizione fonografica nella fattispecie, respingendo l'argomento sul conflitto documentale
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure per mancato necessario confronto con le ragioni decisorie della sentenza impugnata e per essere in realtà doglianze di merito/contenuto probatorio
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in relazione al versamento alla cassa delle ammende: la Corte ha disposto, in caso di inammissibilità, il versamento di somme alla cassa delle ammende come sanzione equitativa
Codice di procedura penale, art. 624
Disciplina l'irrevocabilità della sentenza con riferimento a parti della decisione: la Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale di Geraci e Lauceri nei limiti indicati
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiama il limite di motivazione dei motivi d'appello nella loro esposizione in cassazione; la Corte ha usato questo parametro per delimitare l'esame dei motivi
Massime di principio
- Rinuncia ai motivi d'appello: una rinuncia manifestata dal difensore in udienza è valida se il prevenuto è presente, prende atto e non si oppone; quindi, in udienza è fondamentale che il difensore formalizzi la scelta e che il giudice interroghi direttamente l'imputato per evitare futuri vizi di legittimità
- Verbale riassuntivo vs. fonoregistrazione: il verbale in forma riassuntiva fa prova salvo il caso in cui la registrazione sia incomprensibile o inutilizzabile; se si contesta la resa del verbale è opportuno eccepire immediatamente in udienza o chiedere formale trascrizione della registrazione
- Valutazione delle intercettazioni e delle videoriprese: si tratta di questioni di fatto tipicamente riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo manifesta illogicità, travisamento o difformità palese tra contenuto reale e quanto riportato; per impugnare efficacemente, bisogna dimostrare travisamento o contraddizione decisiva
- Effetto estensivo (art. 587 c.p.p.): l'estensione dei benefici riconosciuti a un coimputato è possibile solo se l'esclusione dell'aggravante o l'assoluzione per gli altri si fonda su ragioni oggettive comuni; motivazioni di carattere personale o soggettivo escludono generalmente l'effetto estensivo
- Impostazione del ricorso per Cassazione: i motivi devono confrontarsi espressamente e criticamente con le ragioni decisorie della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze di merito o una semplice rielaborazione dei fatti non supera il filtro di ammissibilità
- Impugnare il trattamento sanzionatorio: quando si contesta la quantificazione della pena per ragioni come la recidiva o la valutazione delle attenuanti, è necessario evidenziare specifiche carenze motivazionali del giudice di merito e dimostrare che la valutazione sia manifestamente illogica o assente
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