Parere n. 1058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Stefano Zaghi contro il Comune di Legnago (VR) per l’annullamento: a) della determinazione di sanzione amministrativa di cui alla comunicazione del 17 novembre 2021; b) della comunicazione del 31 gennaio 2022 (prot. 0004801 01/02/2022); c) dell’eventuale silenzio di diniego serbato sull’istanza di riesame per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati formulata dal ricorrente con pec del 25 febbraio 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della sanzione pecuniaria edilizia di euro 8.281,83, della successiva comunicazione di esplicitazione del calcolo e del silenzio sull’istanza di autotutela, relativi al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria applicata dal Comune ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 in relazione a opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio originario. L’intervento aveva comportato una riduzione delle dimensioni dell’edificio rispetto al progetto approvato, con fabbricato realizzato più corto di 69 centimetri, diminuzione di superficie e volume e modifiche interne non strutturali. Il ricorrente ha contestato, da un lato, che il Comune avesse calcolato la sanzione sull’intero volume e sull’intera superficie dell’immobile anziché sulla sola parte difforme e, dall’altro, che una variazione volumetrica in riduzione potesse configurare una difformità sanzionabile, in assenza di maggiore carico urbanistico. Sono state inoltre formulate domande di risarcimento del danno, di accertamento dell’errata quantificazione e di restituzione della somma asseritamente versata in eccedenza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la realizzazione di opere difformi dal titolo edilizio sia sanzionabile anche quando la difformità consista nella riduzione della superficie o del volume assentiti, poiché l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 sanziona ogni difformità e non soltanto gli incrementi dimensionali. Tuttavia, ha giudicato illegittima la quantificazione concretamente operata dal Comune. Richiamando il parere n. 181/2026, la Sezione ha affermato che, quando la variazione rispetto al titolo consiste nella riduzione di quanto già assentito e non comporta modifiche qualitative o quantitative rilevanti tali da determinare un manufatto sostanzialmente diverso, non sussiste una difformità essenziale idonea a giustificare una sanzione superiore al minimo edittale di euro 516. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti della motivazione. Le domande risarcitorie e quelle dirette all’accertamento del diritto alla restituzione delle somme sono state dichiarate inammissibili, perché estranee al petitum deducibile con ricorso straordinario.
Osservazioni
Motivo a) - Quantificazione della sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La censura è fondata nei limiti relativi alla quantificazione. L’art. 36, comma 2, prevede che, nell’intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione sia calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Nel caso esaminato, la sanzione non poteva essere determinata in misura superiore al minimo edittale, poiché la variazione consisteva nella riduzione delle dimensioni già assentite e non risultavano modifiche tali da dar luogo a un manufatto sostanzialmente diverso.
Motivo b) - Rilevanza della riduzione di superficie e volume
La censura è infondata nella parte in cui esclude in radice la sanzionabilità della difformità in riduzione. Anche una riduzione rispetto al progetto approvato costituisce difformità dal titolo edilizio e non può restare priva di sanzione. La riduzione rileva però ai fini della qualificazione della difformità e della misura della sanzione applicabile.
Domande risarcitorie e restitutorie
Le domande di risarcimento del danno e di accertamento del diritto alla restituzione dell’importo versato in eccedenza sono inammissibili, perché estranee al petitum deducibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Norme richiamate
art. 36, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, (...) il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (...) Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
La disposizione sanziona ogni difformità dal titolo edilizio, anche quando consista in una riduzione della superficie o del volume assentiti. In presenza di una variazione in riduzione non sostanziale, tuttavia, la sanzione non può eccedere il minimo edittale di euro 516, salvo che la difformità comporti modifiche qualitative o quantitative rilevanti tali da determinare un manufatto sostanzialmente diverso.
art. 32 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
È richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione della rilevanza della variazione volumetrica in riduzione; il parere non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 97 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di eccesso di potere, erroneità e illogicità della determinazione comunale; il parere accoglie la censura relativa alla quantificazione della sanzione.
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1199
Il ricorso straordinario non consente la proposizione di domande risarcitorie e di accertamento del diritto alla restituzione delle somme, ritenute estranee al petitum deducibile mediante tale rimedio.
Massime di principio
- La difformità edilizia è sanzionabile anche quando l’opera realizzata presenti superficie o volume inferiori rispetto a quelli assentiti, poiché l’art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 non limita la sanzione alle sole variazioni in aumento.
- Quando la variazione rispetto al titolo edilizio consiste nella riduzione di quanto già assentito e non determina rilevanti modifiche qualitative o quantitative tali da configurare un manufatto sostanzialmente diverso, la difformità non giustifica una sanzione superiore al minimo edittale di euro 516.
- La riduzione delle dimensioni dell’edificio può integrare una difformità edilizia, pur in assenza di un aumento del carico urbanistico; la sua rilevanza incide sulla qualificazione della difformità e sulla misura della sanzione, non sull’esistenza in astratto dell’illecito.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non sono deducibili domande risarcitorie né domande di accertamento del diritto alla restituzione di somme, in quanto estranee al petitum proprio del rimedio.
Sanzione edilizia per difformità in riduzione e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un proprietario contro il Comune di Legnago in relazione alla sanzione pecuniaria applicata per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria. L’intervento aveva comportato una riduzione delle dimensioni dell’edificio rispetto al progetto approvato e modifiche interne non strutturali.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia originaria n. 343 del 1970. La Commissione edilizia aveva espresso parere favorevole al rilascio del titolo, subordinandolo al pagamento della sanzione prevista dall’art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune aveva quantificato la sanzione in euro 8.281,83, di cui euro 980,86 per oneri di urbanizzazione ed euro 7.300,97 per costo di costruzione. Il ricorrente aveva provveduto al pagamento e aveva successivamente ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. Dopo avere richiesto chiarimenti sul calcolo, aveva impugnato sia la determinazione sanzionatoria sia la comunicazione con cui il Comune aveva esplicitato i criteri di calcolo, nonché il silenzio sull’istanza di riesame in autotutela.
Censure dedotte
Il ricorrente sosteneva che il Comune avesse calcolato la sanzione sull’intero volume e sull’intera superficie dell’immobile, anziché sulla sola parte difforme dal titolo, in violazione dell’art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Denunciava inoltre che la variazione fosse consistita in una riduzione della superficie e del volume, con conseguente assenza di maggiore carico urbanistico e di una difformità sanzionabile.
Erano state formulate anche domande di risarcimento del danno, di accertamento dell’errata quantificazione e di restituzione dell’importo ritenuto indebitamente pagato, quantificato dal ricorrente in euro 7.765,83 o nella diversa somma risultante all’esito del procedimento.
Interpretazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001
La Sezione ha chiarito che l’art. 36, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001 sanziona gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire e stabilisce che, nel caso di parziale difformità, l’oblazione sia calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.
La disposizione non riguarda soltanto gli incrementi di superficie o di volume. Anche la realizzazione di un edificio più piccolo rispetto a quello assentito costituisce difformità dal titolo edilizio e non può restare priva di sanzione.
Misura della sanzione per la variazione in riduzione
Pur riconoscendo l’esistenza della difformità, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la misura della sanzione applicata dal Comune. Richiamando il proprio precedente parere n. 181/2026 del 26 gennaio 2026, ha affermato che, quando la variazione consiste nella riduzione di quanto già favorevolmente valutato dall’amministrazione e non comporta modifiche qualitative o quantitative rilevanti tali da determinare un manufatto sostanzialmente diverso, non si configura una difformità essenziale idonea a giustificare una sanzione superiore al minimo edittale di euro 516.
Nel caso concreto, il fabbricato era stato realizzato più corto di 69 centimetri, con conseguente diminuzione di superficie e volume. In assenza di elementi indicativi di una trasformazione sostanziale dell’opera o di una diversa destinazione d’uso, la sanzione non avrebbe potuto essere quantificata in euro 8.281,83.
Domande risarcitorie e restitutorie
La Sezione ha dichiarato inammissibili le domande di risarcimento del danno e di accertamento del diritto alla restituzione della somma asseritamente pagata in eccedenza. Tali domande sono state ritenute estranee al petitum deducibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Conclusione
Il parere è favorevole al ricorrente nei limiti indicati in motivazione. Il ricorso è stato accolto quanto all’illegittima quantificazione della sanzione, mentre è stata respinta la tesi secondo cui una difformità in riduzione sarebbe sempre irrilevante e sono state dichiarate inammissibili le domande risarcitorie e restitutorie.
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