Cassazione Penale, Sentenza n. 10880/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esposito aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex artt. 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 81 cod. pen. con riferimento a più sentenze (varie pronunce della Corte di Appello di Napoli e una sentenza spagnola riconosciuta), sostenendo omogeneità delle violazioni e collegamento fra i reati (anche per gruppi omogenei), nonché che la diversa sede territoriale non fosse ostativa e che vi fosse concorso di persone e collegamento tra le associazioni criminali nazionali e straniere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione, dopo l'annullamento per vizi di motivazione, avesse adempiuto al metodo richiesto dalla Corte (valutazione comparativa anche per gruppi di reati omogenei), svolgendo un'analisi puntuale sulle differenze temporali, spaziali, strutturali e sull'eterogeneità delle condotte e delle aggravanti (es. distinzione tra 'metodo mafioso' e profilo soggettivo di agevolazione). La Corte ha concluso che la motivazione del G.E. non è manifestamente illogica e che il ricorso non ha confutato la dettagliata motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma invocata per la richiesta di applicazione della disciplina sulla continuazione; la Corte richiede valutazione comparativa anche per gruppi omogenei di reati
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in connessione con le norme procedurali sull'esecuzione e sul cumulo/continuazione delle pene
Norma sul cumulo materiale/continuità delle pene; valutata alla luce dell'omogeneità delle violazioni e del disegno criminoso
Contestato nei capi relativi alla partecipazione al clan camorristico; la Corte ha valutato la rilevanza di tale associazione rispetto ad altre condotte e sentenze
art. 7 L. 203/1991 (aggravante 'metodo mafioso')
Usata per distinguere il 'metodo mafioso' dall'elemento soggettivo di agevolazione del sodalizio: la Corte ha ritenuto che in alcuni giudicati fosse presente solo il metodo e non la prova della finalità di agevolare il clan, incidendo sulla valutazione della continuazione
art. 74 e artt. 73-80 DPR 309/90
art. 74 e artt. 73-80 DPR 309/90
Norme sul traffico di stupefacenti richiamate nelle sentenze oggetto di valutazione; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare omogeneità e collegamenti tra reati commessi in Italia e in Spagna
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la forma e la lunghezza del motivo in cassazione; richiamata perché il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 616 c.p.p. (mod. L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione comparativa non solo cumulativa ma anche fra gruppi di reati omogenei: il giudice deve considerare luogo, epoca, modalità esecutive, identità o continuità degli autori e le finalità del disegno criminoso
- La diversa sede territoriale dei reati (es. reati commessi all'estero) non è di per sé ostativa alla continuazione, ma aumenta l'onere probatorio circa l'esistenza di un effettivo collegamento operativo e strutturale tra le associazioni o le condotte
- La qualificazione delle aggravanti (es. 'metodo mafioso' vs. prova dell'agevolazione soggettiva del clan) può incidere decisivamente sulla valutazione dell'omogeneità e del medesimo disegno criminoso
- Dopo un rinvio per vizio di motivazione, il giudice dell'esecuzione deve seguire il 'metodo' indicato dalla Corte (valutazione dettagliata e, se necessario, frazionata per gruppi di reati); la Corte di cassazione verifica la coerenza e la non manifestità di illogicità della motivazione, ma non rientra nelle valutazioni di fatto
- In sede di impugnazione in Cassazione l'assenza di una confutazione specifica e motivata della dettagliata analisi del giudice di merito rende il ricorso manifestamente infondato e suscettibile di dichiarazione di inammissibilità
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