Cassazione Penale, Sentenza n. 1261/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo applicato alla Alisea per fatti relativi a indebita compensazione di crediti d'imposta ritenuti inesistenti (riferiti a prestazioni formativa nel settore "Tecnologie 4.0"). Il ricorso denunciava: 1) carenza/insufficienza di motivazione sul fumus commissi delicti (fumus), 2) contraddittorietà rispetto a presunte autorizzazioni della società fornitrice, 3) illegittima integrazione da parte del Tribunale del riesame della motivazione relativa al periculum in mora (art. 309, comma 9 c.p.p.), 4) illegittimità del sequestro sulla somma come "sequestro per equivalente" nei confronti della persona giuridica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (censure per insufficienza motivazionale non consentite dall'art. 325 c.p.p.) e manifestamente infondato il quarto motivo (richiamando la giurisprudenza secondo cui il denaro profittuale è soggetto a confisca diretta, non per equivalente). Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: il decreto di sequestro originario era privo di motivazione sul "periculum in mora" richiesta dalle Sezioni Unite (sent. "Ellade" n. 36959/2021) e tale omissione era assoluta. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP (14/03/2023) e ha ordinato la restituzione delle somme poste in sequestro all'avente diritto.
Norme richiamate
norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato anche quanto al periculum in mora; la motivazione deve spiegare perché è necessaria l'anticipazione degli effetti ablativi rispetto alla definizione del giudizio
confisca del profitto del reato
La confisca del profitto è possibile anche nei confronti di persone giuridiche quando il profitto sia rimasto nella disponibilità dell'ente; la confisca del denaro costituente profitto va qualificata come diretta
richiamata in relazione alle misure cautelari reali e alla confisca
Disciplina strumenti e limiti collegati alla confisca e al sequestro preventivo connesso
previsione sul potere di annullamento del tribunale del riesame
Il tribunale del riesame può annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene una autonoma valutazione; tuttavia non può integrare la motivazione quando questa sia assolutamente mancante sul requisito essenziale del periculum in mora
rinvio alle disposizioni sul riesame in materia di misure cautelari reali
Rimanda le regole sul riesame e sui poteri del tribunale del riesame; consente integrazione solo nei limiti compatibili con le regole vigenti
regola l'ammissione del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali
Il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge intesa, con riferimento alla motivazione, solo per inesistenza o mera apparenza della motivazione; non è ammesso per contestare la semplice insufficienza della motivazione
D.P.R. 445/2000, art. 76, comma 1
richiamato in relazione alla documentazione amministrativa
Norma sulla falsità delle dichiarazioni e documenti amministrativi rilevanti ai fini penali (richiamata nella contestazione principale)
d.lgs. 74/2000, art. 10-quater
norma richiamata nel capo d'imputazione relativo a indebita compensazione
Rilevante per i reati tributari e le modalità di indebita compensazione di crediti d'imposta
Sez. U, sent. n. 36959 del 24/06/2021 ("Ellade")
il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora
Fondamentale principio di diritto: il decreto genetico deve spiegare le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo; omissione assoluta di tale motivazione comporta nullità del provvedimento e annullamento in sede di riesame
Sez. U, sent. n. 42415 del 27/05/2021 ("Coppola")
"la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato... va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente"
Conferma che somme di denaro ritenute profitto del reato sono soggette a confisca diretta anche se il soggetto tenta di dimostrarne l'origine lecita; quindi il sequestro non è automaticamente da considerarsi per equivalente
Sez. U, sent. n. 18954 del 31/03/2016 ("Capasso")
richiamata in relazione al potere di annullamento del tribunale del riesame
Conferma che nel procedimento di riesame il tribunale deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o è del tutto insufficiente e che il tribunale non può sostituirsi al primo giudice creando ex novo una motivazione sostanziale
Massime di principio
- Il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p. e art. 240 c.p.) deve sempre contenere una motivazione, anche concisa, circa il "periculum in mora"; l'omissione assoluta di tale motivazione rende il provvedimento invalido e comporta annullamento senza rinvio.
- Il tribunale del riesame può integrare lacune contenutistiche della motivazione solo se questa è presente in forma almeno minima; non può sostituirsi al giudice di primo grado creando ex novo la motivazione se nel decreto originario manca completamente la valutazione sul periculum in mora.
- Le impugnazioni in Cassazione contro misure cautelari reali sono ammesse per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; contestazioni di mera insufficienza motivazionale sono, in generale, inammissibili.
- La confisca di somme di denaro ritenute profitto del reato va qualificata come confisca diretta e non come confisca per equivalente; pertanto il sequestro di denaro a titolo di profitto è compatibile con la normativa della confisca diretta anche se il soggetto prova l'origine lecita della somma.
- Nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca di denaro occorre motivare il rischio concreto di dispersione, occultamento, alienazione o conversione delle somme (entità non trascurabile, incapienza dei conti, condotte pregresse) per giustificare l'anticipazione dell'ablazione rispetto al giudizio.
- Per le imprese e le persone giuridiche la confisca è possibile quando il profitto del reato sia rimasto nella disponibilità dell'ente; tuttavia le garanzie motivazionali devono essere rispettate per non comprimere ingiustificatamente il diritto di proprietà e l'attività imprenditoriale.
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