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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30175/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La curatela fallimentare aveva chiesto la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall., delle rimesse affluite nel periodo sospetto su due conti correnti intestati alla società poi fallita, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione della somma di euro 89.998,16 o di quella diversa risultata in causa. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provata la scientia decoctionis della banca: le risultanze di bilancio rielaborate dal consulente tecnico non consentivano di desumere un vero stato di insolvenza, ma solo una crisi di liquidità; le informazioni di Centrale Rischi non evidenziavano affidamenti revocati o sofferenze, e la domanda di concordato preventivo era successiva alle ultime rimesse contestate. Con il ricorso per cassazione il fallimento deduceva, in sostanza, tre censure: 1) violazione dell'art. 67 l.fall. e vizio motivazionale per non avere valorizzato le risultanze della CTU, che avrebbero mostrato, sin dal 2000, incapacità della società di coprire le passività, bassa redditività, sottocapitalizzazione e forte indebitamento, sostenendo inoltre che la banca, quale operatore qualificato, dovesse esaminare bilanci e Centrale Rischi; 2) omesso esame e vizio motivazionale per non avere considerato tre decisioni e relative consulenze tecniche rese in altri giudizi revocatori promossi dalla stessa curatela contro diversi istituti di credito; 3) vizio motivazionale sulla ritenuta tardività della domanda di revoca delle rimesse affluite sul conto corrente n. 60023.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva congruamente motivato sul difetto di prova della scientia decoctionis e che non ricorrevano anomalie motivazionali denunciabili in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di prove o decisioni di altri processi, peraltro relativi ad altre parti. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile sia per il venir meno dell'interesse, a seguito del rigetto dei primi due motivi sull'elemento soggettivo della revocatoria, sia perché la sentenza impugnata aveva comunque spiegato le ragioni della reiezione anche con riguardo al conto 60023. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori

    La curatela che agisce per la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie deve provare anche il presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla banca accipiens.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come richiesta di nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La scientia decoctionis può essere provata per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    È stata richiamata la disciplina della doppia conforme ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., pur senza fondare la decisione su tale profilo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la prova della scientia decoctionis grava sulla procedura concorsuale e deve riferirsi alle singole rimesse effettuate nell'anno anteriore al fallimento.
  • La conoscenza dello stato di insolvenza del correntista da parte della banca non può essere desunta in modo automatico da meri dati economico-contabili: occorrono indizi specifici, gravi, precisi e concordanti idonei a mostrare non solo una crisi di liquidità, ma un effettivo stato di decozione percepibile dall'operatore qualificato.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limitati casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di anomalia motivazionale radicale.
  • L'omesso esame di risultanze istruttorie, o la mancata considerazione di decisioni di altri giudizi, non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato nel processo deciso.
  • Una volta escluso in modo definitivo uno dei presupposti costitutivi dell'azione revocatoria, le ulteriori censure che presuppongano l'utilità dell'accertamento sul medesimo petitum possono difettare di interesse

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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