Cassazione Penale, Sentenza n. 29541/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo ad opere realizzate a "Villa Fiorentino". Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di norme processuali per la dichiarata inammissibilità dell'istanza; (2) vizio di motivazione poiché il Tribunale aveva ritenuto il ricorso presentato in proprio inesistente perché non proposto quale legale rappresentante della società "Villa Fiorentino S.r.l.", nonostante il ricorrente fosse proprietario dell'immobile e la società lo gestisse in virtù di un contratto di comodato limitato a una parte destinata all'attività ricettiva; (3) violazione di legge e difetto dei presupposti della misura cautelare, sostenendo che le opere contestate rientrerebbero nell'edilizia libera, che il sequestro fosse sproporzionato rispetto all'entità degli interventi e che mancassero esigenze cautelari (lavori non in corso e assenza di aggravio del carico urbanistico). Il sequestro era collegato a ipotesi di reato riferite a norme del testo unico dell'edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il ricorrente è proprietario dell'immobile sequestrato e, pertanto, legittimato e interessato ad impugnare il decreto di sequestro anche se non ha agito quale legale rappresentante della società che gestisce la struttura in comodato. Per tale motivo la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. La Cassazione non ha invece deciso nel merito circa la qualificazione delle opere (edilizia libera o abusiva) né sulla proporzionalità della misura cautelare, rimettendo tali valutazioni al giudice del rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia)
art. 44, lett. c), art. 64, art. 65, art. 93, art. 94, art. 95
Le norme sono richiamate a indicazione dei reati urbanistici e delle fattispecie contestate in relazione alle opere oggetto di sequestro; la Cassazione non si è pronunciata sul merito della qualificazione delle opere rispetto a tali articoli, limitandosi a constatare che la misura colpiva un immobile di proprietà del ricorrente
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Richiamato come possibile titolo di illiceità connesso alle opere contestate; anche su questo profilo la Corte non ha deciso nel merito ma ha rimesso la valutazione al Tribunale del riesame
art. 324, comma 5, c.p.p.
Articolo invocato quale norma procedurale che autorizza la competenza di riesame: la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame competente ai sensi di questa disposizione, dopo avere annullato l'ordinanza impugnata per vizio di ammissibilità
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile sottoposto a sequestro preventivo ha legittimazione diretta a impugnare il provvedimento anche se l'immobile è gestito da una società tramite contratto di comodato: l'assenza della qualità di legale rappresentante della società non inficia automaticamente la legittimazione del proprietario.
- Il giudice di legittimità può limitarsi a valutare questioni di ammissibilità e legittimazione senza decidere sul merito delle contestazioni urbanistiche; in tal caso rimette la valutazione di merito al giudice del rinvio.
- Prima di dichiarare inammissibile un ricorso per carenza di legittimazione, il giudice deve esaminare la qualità soggettiva del ricorrente (proprietà, diritti reali, interessi effettivi) e i rapporti contrattuali (es. comodato), che possono conferire interesse ad agire.
- Nel contestare un sequestro preventivo relativo a opere edili è strategico impugnare sia la legittimazione che la proporzionalità della misura (es. lavori non in corso, assenza di aggravio del carico urbanistico) e raccogliere documentazione che provi proprietà, natura del contratto di gestione e la concreta entità degli interventi.
- L'annullamento per vizio di ammissibilità comporta spesso il rinvio per nuovo esame: chi impugna deve quindi essere pronto a produrre elementi probatori supplementari davanti al giudice del riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29533/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29534/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29535/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29536/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29537/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29538/2025 del 18/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →