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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29534/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento dei fatti (primi tre motivi), errore nel calcolo della prescrizione (quarto motivo) e omesso ricalcolo della confisca in conseguenza della prescrizione del capo 1b) (quinto motivo). Contestazione circa la qualificazione della società ST-Service Trading OOD come mero schermo (esterovestizione) e la quantificazione dei profitti sottratti a imposizione per gli anni 2012 e 2013; doglianza sulla tecnica motivazionale della sentenza di appello e sulle risultanze della perizia e dell'istruttoria sulla documentazione e i flussi di merce/contanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento alla confisca e manifestamente infondato nel resto. Ha confermato la responsabilità per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per gli anni 2012 e 2013 (capo 1c e 1d), accogliendo la valutazione delle indagini di Guardia di finanza e della perizia sulla esterovestizione (la società aveva sede formale in Bulgaria ma il centro decisionale era in Italia presso la residenza/domicilio dell'Evangelisti). Ha respinto i primi tre motivi come valutazioni rivalutative o generiche non idonee in Cassazione e ha ritenuto corretta la determinazione dei termini di prescrizione (termine di 10 anni previsto dalla riforma; conteggio della sospensione per richieste difensive). Ha invece accolto il quinto motivo: la confisca, come operata, aveva compreso profitti collegati a reati poi estinti per prescrizione; dato che la norma che consente la confisca in caso di estinzione del reato (art. 578‑bis c.p.p., introdotta successivamente ai fatti) ha rilievo, si è disposta l'annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione dell'ammontare della confisca per escludere i profitti riferibili ai fatti prescritti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi

    La Corte ha ritenuto integrato il reato per gli anni 2012 e 2013: l'omessa presentazione delle dichiarazioni è provata dalla documentazione e dall'accertamento della esterovestizione, con centro decisionale in Italia

  • art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000

    termine di prescrizione pari ad anni 10

    Ai fini della prescrizione si applica il termine decennale previsto dalla modifica normativa; vanno inoltre computati i giorni di sospensione derivanti da richieste difensive che hanno effettivamente determinato rinvii

  • art. 578‑bis cod. proc. pen.

    consente in caso di estinzione del reato al giudice d'appello di disporre la confisca

    La norma consente al giudice di disporre la confisca anche se il reato è estinto; tuttavia, poiché è norma di intervento introdotta dopo la commissione dei fatti, la sua applicazione ha rilievo nella verifica della legittimità della confisca complessiva e impone di escludere i profitti riferibili a reati che risultano prescritti

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    introduzione dell'art. 578‑bis c.p.p.

    Ha introdotto la previsione sulla confisca in caso di estinzione del reato; la Corte ne ha tenuto conto nel valutare la legittimità della misura patrimoniale rispetto ai fatti anteriori

Massime di principio

  • Esterovestizione: la circostanza che una società sia formalmente costituita all'estero non è decisiva se emerge che il centro decisionale e la gestione effettiva sono in Italia (documentazione in domicilio italiano, controllo effettivo, gestione telematica, assenza di evidenze di reale movimentazione all'estero). In casi simili occorre valutare complessivamente indizi indiziari e perizie tecniche.
  • Onere in Cassazione: per censurare il travisamento della prova il ricorrente deve allegare puntualmente l'atto o l'elemento probatorio travisato; deduzioni generiche o rivalutazioni di merito non sono ammesse in sede di legittimità.
  • Perizia e prova tecnica: i risultati peritali possono essere criticati in Cassazione solo nei limiti stretti del travisamento della prova (assunzione di prova inesistente o risultato evidentemente diverso da quello reale). Per contrastare una perizia è opportuno produrre una consulenza di parte in grado di confutare specificamente i rilievi tecnici.
  • Calcolo della prescrizione: i termini possono essere sospesi per rinvii richiesti dalle parti; tali periodi di sospensione devono essere computati e possono prolungare la data di estinzione del reato. La norma modificativa che ha aumentato la durata della prescrizione (termine a 10 anni) si applica secondo le regole di competenza temporale.
  • Confisca e reati prescritti: se la confisca comprende profitti riferibili a reati poi estinti per prescrizione, occorre ricalcolare l'ammontare escludendo tali profitti; l'intervento di norme successive alla commissione dei fatti che regolano la confisca può influire sulla legittimità della misura patrimoniale e giustifica il rinvio per nuova determinazione.

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