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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29533/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per quattro motivi principali: (1) omessa notifica dell'avviso di accertamento/diffida INPS; (2) errato computo della prescrizione; (3) mancata valutazione/errore sulla effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti nel periodo contestato; (4) travisamento della prova. Chiedeva l'annullamento della decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi a maggio-novembre 2015 e aveva rideterminato la pena per il periodo residuo (dicembre 2015 - novembre 2016).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato i principi adottati dalla Corte d'appello: la diffida ad adempiere era valida e perfezionata mediante giacenza all'indirizzo del ricorrente (che era anche liquidatore), e l'imputato, pur rimesso in termini dal Tribunale per provvedere al pagamento, non ha saldato quanto dovuto e quindi non ha potuto beneficiare della causa di non punibilità. La sentenza ha ritenuto che i modelli DM10/UNIEMENS possano costituire piena prova della corresponsione delle retribuzioni in mancanza di documentazione contraria e che l'accollo dei debiti da parte della società cessionaria non sia stato provato documentalmente. Quanto alla prescrizione, la Corte ha condiviso il computo della Corte territoriale: la condotta residua è quella da dicembre 2015 a novembre 2016; il termine di prescrizione prende come riferimento la scadenza dell'ultima mensilità omessa (con riferimento al 16 gennaio dell'anno successivo), ai quali vanno aggiunti i tre mesi di moratoria previsti dalla normativa e il termine estintivo di sette anni e mezzo; il termine finale teorico di prescrizione sarebbe il 16/09/2024, successivo alla sentenza di secondo grado; rilevando inoltre varie sospensioni processuali utili al computo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare la somma determinata ai sensi dell'art. 616 c.p.p., senza che si ritenesse la presentazione del ricorso manifestamente colposa.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 463 del 1983

    art. 2, comma 1-bis; art. 2, comma 1-quater

    La diffida ad adempiere concede tre mesi al datore di lavoro per il pagamento e durante detto termine il corso della prescrizione è sospeso; l'adempimento integrale nel termine comporta esclusione della punibilità (causa sopravvenuta di non punibilità) e non costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale.

  • decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8

    art. 3, comma sesto (introduzione della soglia di punibilità di euro 10.000 annui)

    Ha introdotto la soglia annua di punibilità per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali; la fattispecie è stata interpretata come reato unitario a consumazione prolungata con riferimento all'ultima mensilità omessa (termine di versamento dell'ultima mensilità = data di cessazione della consumazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente possa essere condannato al versamento di una somma a titolo di contributo per le spese del procedimento; qui applicato per oneri a carico del ricorrente.

  • modelli DM10 / sistema UNIEMENS (giurisprudenza)

    richiamati in giurisprudenza (es. Sez. 3, n. 28672/2020 Brunozzi)

    I modelli DM10/UNIEMENS, pur essendo generati dall'INPS, si basano sui dati delle denunce aziendali e individuali fornite dal contribuente e possono essere valutati come piena prova della corresponsione delle retribuzioni in assenza di documentazione contraria.

  • Giurisprudenza sulla consumazione/progressione criminosa

    Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016 (Lanzoni); Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018 (Del Fabro)

    Confermano che l'omesso versamento delle ritenute, superata la soglia di punibilità, assume natura di reato unitario a consumazione prolungata con termine finale coincidente con la scadenza dell'ultima mensilità da versare.

Massime di principio

  • L'omessa notifica della diffida ad adempiere da parte dell'INPS non annulla il reato: tale diffida non è condizione di procedibilità ma una causa sopravvenuta di non punibilità se segue pagamento integrale entro i tre mesi previsti; pertanto è fondamentale richiedere immediatamente al giudice il termine per pagare se si contesta la notifica.
  • I modelli DM10/UNIEMENS possono costituire prova rilevante della corresponsione o dell'omessa corresponsione delle retribuzioni: l'onere probatorio a chi contesta la dichiarazione è quello di produrre documentazione contraria.
  • La cessione di azienda e il presunto accollo dei debiti richiedono prova documentale specifica: senza atti che dimostrino l'accollo delle retribuzioni e degli obblighi dichiarativi la allegazione resta insufficiente.
  • Per il reato di omesso versamento delle ritenute si applica la nozione di consumazione prolungata: il termine iniziale della prescrizione va computato sulla base della scadenza dell'obbligo di versamento dell'ultima mensilità omessa (tipicamente il 16 gennaio dell'anno successivo per la mensilità di dicembre), con aggiunta dei tre mesi di moratoria e delle eventuali sospensioni processuali.
  • In presenza di contestazioni sulla notifica, il difensore deve tempestivamente chiedere al giudice i poteri necessari (termine per adempiere o accertamento di inesistenza della notifica) o depositare prove documentali: la mancata richiesta può precludere il beneficio di non punibilità e indebolire le doglianze processuali.

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