Cassazione Penale, Sentenza n. 29537/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nobili ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento di responsabilità relativo a tre capi di imputazione (art. 5, art. 10 e art. 8 d.lgs. n. 74/2000); 2) domanda di estensione dell'assoluzione pronunciata in altro procedimento per l'annualità 2011 alle restanti annualità contestate; 3) contezione dell'indisponibilità della documentazione contabile e richiamo alle denunce presentate dall'imputato come elementi giustificativi; 4) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha condiviso la motivazione della Corte territoriale che ha spiegato perché l'assoluzione per il 2011, intervenuta in altro procedimento, non poteva automaticamente estendersi alle rimanenti contestazioni in questo processo (assenza di pregiudizialità penale e diversi acquisiti probatori). La Cassazione ha ritenuto corretto l'accertamento della responsabilità: Nobili aveva accettato la carica di amministratore ricevendo la contabilità, aveva precedenti analoghi come amministratore di altra società, ha fornito versioni contraddittorie sull'indisponibilità dei documenti (in un caso sostenendo il furto non denunciato), ha operato sui conti societari e ricevuto e disposto pagamenti in tutti gli anni contestati. Il dolo specifico di evasione è stato individuato nella reiterazione dell'omissione, nel mancato pagamento delle imposte in tempi ragionevoli e nella consapevolezza dell'illegalità dell'attività. Le censure sull'indisponibilità della documentazione e sulle denunce sono state ritenute infondate percheé le denunce erano tardive o irrilevanti. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato sulla base di comportamento processuale scorretto, dichiarazioni mendaci e precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e è stato altresì disposto il versamento di una somma determinata in relazione alla consistenza della causa (riferimento alla sentenza Corte Cost. n. 186/2000), come previsto dalla giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti inesistenti; applicata per contestare omissioni e irregolarità nella dichiarazione per le annualità contestate, con valutazione del dolo specifico sulla base della reiterazione e della consapevolezza dell'illegalità.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; contestata per fatture relative al 2013-2015, con valutazione della prescrizione per alcune annualità e della responsabilità per le restanti.
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa all'omicidio fiscale per l'omessa registrazione o l'omessa tenuta di scritture contabili; applicata per le condotte contestate nel periodo specificato e valutata alla luce delle prove sulla gestione contabile e dei movimenti finanziari.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Richiamato per precisare i limiti all'automatismo di recepimento e utilizzazione di fatti e valutazioni di sentenze irrevocabili; non sussiste automatismo: sentenze precedenti non determinano automaticamente la medesima conclusione in processi diversi con acquisizioni probatorie differenti.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: il giudizio del giudice del merito è di fatto e insindacabile se motivato; il mancato riconoscimento può essere legittimo se mancano elementi positivi sostanziali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo, per la parte soccombente in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, di sostenere le spese del giudizio; applicata per addebitare al ricorrente le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale parametro per la determinazione di somme da versare in relazione alla consistenza della causa e alla condotta del ricorrente; impiegata come criterio per una somma aggiuntiva da pagare.
Massime di principio
- Un'assoluzione intervenuta in altro procedimento non si estende automaticamente ad altri procedimenti: occorre verificare la pregiudizialità e la corrispondenza degli stessi acquisiti probatori; diversi accertamenti probatori possono giustificare esiti differenti.
- L'indisponibilità della documentazione contabile è apprezzata dal giudice sulla base di fatti concreti e coerenza delle dichiarazioni; semplici affermazioni non comprovate (es. furto non denunciato) non impediscono l'accertamento della responsabilità.
- La qualificazione del dolo specifico in materia tributaria tiene conto della reiterazione della condotta, del mancato pagamento delle imposte in tempi ragionevoli e della consapevolezza dell'illegalità; tali elementi possono integrare la prova della finalità evasiva.
- Le denunce o comunicazioni tardive o incongruenti dell'imputato possono essere ritenute irrilevanti se non supportate da elementi oggettivi e tempestivi.
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al merito: la Cassazione sindaca solo la correttezza e la non contraddittorietà della motivazione, non la valutazione in concreto degli elementi di favore.
- In caso di ricorso inammissibile in Cassazione il ricorrente è onerato delle spese processuali e può essere tenuto al versamento di somme aggiuntive in relazione alla consistenza della causa secondo principi giurisprudenziali e costituzionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29533/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29534/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29535/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29536/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29538/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29539/2025 del 18/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →