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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29536/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per vizio di motivazione: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal G.I.P. del Tribunale di Bari (RIT 2120/08) sulla base di una nota del GICO (n. 0233994/08) che il ricorrente lamenta non essere presente in atti; 2) l'assenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (contestato come capo a)); 3) l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi del sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso censura la valutazione probatoria della Corte territoriale e la presunta carenza motivazionale rispetto alle autorizzazioni alle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'eccezione inammissibile per difetto di specificità (mancata indicazione degli atti specificamente viziati e della loro incidenza decisiva), per mancata superamento della "prova di resistenza" (la prova si è formata anche in dibattimento con l'esame degli operanti del GICO) e perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato riferendosi alla relatio della nota GICO. Il secondo motivo è stato qualificato come censura di merito/fattuale e respinto: elementi quali organizzazione della rete, disponibilità di luoghi di stoccaggio, presenza di sentinelle, linguaggio convenzionale, ripartizione dei ruoli e intercettazioni hanno dimostrato l'assidua e operosa attività di spaccio, con gestione da parte di Ianuale di una "piazza" e consegne a domicilio. Complessivamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare una somma equitativa (il testo fornito riporta "euro 3.0", apparentemente truncato). La decisione di merito della Corte d'appello (che aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo c) e rideterminato la pena per il residuo reato del capo a) in anni otto di reclusione) rimane quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    presente nel provvedimento impugnato

    La Corte territoriale (confermata in Cassazione) ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato di cui all'art. 74 (traffico/associazione finalizzata allo spaccio), desumendoli dall'organizzazione, dalla ripartizione dei ruoli, dalle sentinelle, dallo stoccaggio e dalle intercettazioni; la Cassazione ha respinto le censure che negavano tali elementi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    cfr. applicazione per le spese

    Applicato per imporre al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    giurisprudenza citata nella motivazione

    Principio secondo cui chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali in sede di ricorso per cassazione deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l'incidenza sul compendio indiziario, per dimostrarne la decisività rispetto al provvedimento impugnato.

  • Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina) e Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 (Calabrese)

    giurisprudenza citata nella motivazione

    Richiamate per il principio della "prova di resistenza": la presenza di fonti probatorie indipendenti o la formazione della prova in dibattimento (esame degli operanti) può far sopravvivere l'utilizzo di intercettazioni anche se ne viene contestata la utilizzabilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione per l'attribuzione, in via equitativa, di somme a titolo di condanna alle spese per ricorso inammissibile, tenuto conto dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione, le censure sull'inutilizzabilità di atti probatori (es. intercettazioni) richiedono specificità: occorre indicare gli atti viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul provvedimento impugnato.
  • Se vi sono fonti probatorie indipendenti o la prova si è comunque formata in dibattimento (esame degli investigatori), la "prova di resistenza" può preservare l'utilizzabilità complessiva del materiale probatorio anche se singoli atti vengono contestati.
  • La Corte di legittimità non è competente a rinnovare la valutazione esclusivamente fattuale o probatoria (divieto di revisione in fatto): i motivi che consistono in una rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
  • Per i reati di spaccio/traffico, elementi come la ripartizione dei ruoli, la presenza di vedette/sentinel­le, luoghi di stoccaggio e linguaggio convenzionale sono indici rilevanti per ricostruire l'organizzazione e l'assiduità dell'attività illecita.
  • Nei ricorsi manifestamente inammissibili, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma equitativa; il giudice deve valutare l'eventuale responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità prima di aggravare la sanzione.

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