Cassazione Penale, Sentenza n. 29536/2025 del 18/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per vizio di motivazione: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal G.I.P. del Tribunale di Bari (RIT 2120/08) sulla base di una nota del GICO (n. 0233994/08) che il ricorrente lamenta non essere presente in atti; 2) l'assenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (contestato come capo a)); 3) l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi del sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso censura la valutazione probatoria della Corte territoriale e la presunta carenza motivazionale rispetto alle autorizzazioni alle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'eccezione inammissibile per difetto di specificità (mancata indicazione degli atti specificamente viziati e della loro incidenza decisiva), per mancata superamento della "prova di resistenza" (la prova si è formata anche in dibattimento con l'esame degli operanti del GICO) e perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato riferendosi alla relatio della nota GICO. Il secondo motivo è stato qualificato come censura di merito/fattuale e respinto: elementi quali organizzazione della rete, disponibilità di luoghi di stoccaggio, presenza di sentinelle, linguaggio convenzionale, ripartizione dei ruoli e intercettazioni hanno dimostrato l'assidua e operosa attività di spaccio, con gestione da parte di Ianuale di una "piazza" e consegne a domicilio. Complessivamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare una somma equitativa (il testo fornito riporta "euro 3.0", apparentemente truncato). La decisione di merito della Corte d'appello (che aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo c) e rideterminato la pena per il residuo reato del capo a) in anni otto di reclusione) rimane quindi confermata.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
presente nel provvedimento impugnato
La Corte territoriale (confermata in Cassazione) ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato di cui all'art. 74 (traffico/associazione finalizzata allo spaccio), desumendoli dall'organizzazione, dalla ripartizione dei ruoli, dalle sentinelle, dallo stoccaggio e dalle intercettazioni; la Cassazione ha respinto le censure che negavano tali elementi.
art. 616 cod. proc. pen.
cfr. applicazione per le spese
Applicato per imporre al ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)
giurisprudenza citata nella motivazione
Principio secondo cui chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali in sede di ricorso per cassazione deve indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l'incidenza sul compendio indiziario, per dimostrarne la decisività rispetto al provvedimento impugnato.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina) e Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 (Calabrese)
giurisprudenza citata nella motivazione
Richiamate per il principio della "prova di resistenza": la presenza di fonti probatorie indipendenti o la formazione della prova in dibattimento (esame degli operanti) può far sopravvivere l'utilizzo di intercettazioni anche se ne viene contestata la utilizzabilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione per l'attribuzione, in via equitativa, di somme a titolo di condanna alle spese per ricorso inammissibile, tenuto conto dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione, le censure sull'inutilizzabilità di atti probatori (es. intercettazioni) richiedono specificità: occorre indicare gli atti viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva sul provvedimento impugnato.
- Se vi sono fonti probatorie indipendenti o la prova si è comunque formata in dibattimento (esame degli investigatori), la "prova di resistenza" può preservare l'utilizzabilità complessiva del materiale probatorio anche se singoli atti vengono contestati.
- La Corte di legittimità non è competente a rinnovare la valutazione esclusivamente fattuale o probatoria (divieto di revisione in fatto): i motivi che consistono in una rivalutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- Per i reati di spaccio/traffico, elementi come la ripartizione dei ruoli, la presenza di vedette/sentinelle, luoghi di stoccaggio e linguaggio convenzionale sono indici rilevanti per ricostruire l'organizzazione e l'assiduità dell'attività illecita.
- Nei ricorsi manifestamente inammissibili, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma equitativa; il giudice deve valutare l'eventuale responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità prima di aggravare la sanzione.
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