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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19751/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, nei cui confronti era stata applicata in appello/giudizio di merito la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo vizio di motivazione. In particolare ha censurato la sentenza per la mancata valutazione della possibile ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale immediata evidenza di una causa di non punibilità o comunque riqualificare diversamente la fattispecie. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, perché non indicava le ragioni concrete per cui sarebbe stata doverosa una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. né gli elementi che avrebbero imposto una diversa qualificazione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento) in favore dell'imputato

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente quale parametro per la verifica della sussistenza di cause di proscioglimento; la Corte rileva che la censura è generica perché non indica elementi concreti che rendano dovuta tale pronuncia

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena concordata

  • art. 110 c.p.

    richiamato come titolo di concorso di persone nel reato

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    richiamo alla disciplina del patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito, ma il dispositivo applica la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende tipica della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa all'esito di patteggiamento, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e indicare in modo puntuale gli elementi da cui risulti l'evidenza di una causa di proscioglimento; la mera affermazione del vizio non è sufficiente.
  • Anche la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se formulata in modo generico, senza confrontarsi con la concreta ricostruzione del fatto e senza indicare quale diversa qualificazione sarebbe imposta dagli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, ove ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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