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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06509/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine dall'iscrizione d'ufficio di un'avvocata alla Gestione separata INPS, disposta dall'ente per recuperare contributi previdenziali e sanzioni relativi al reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima l'iscrizione, osservando che il reddito era inferiore alla soglia che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa forense e che, per un avvocato iscritto all'albo, non sussistesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa previdenziale e fiscale invocata, sostenendo che da tale quadro normativo dovesse invece desumersi l'obbligo di iscrizione dell'avvocata alla Gestione separata anche in assenza dell'iscrizione obbligatoria alla cassa di categoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'INPS. Ha ribadito il proprio orientamento secondo cui, dopo l'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, il professionista che non sia iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non sia tenuto al versamento del contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata INPS. Se il professionista non supera la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla cassa, opera comunque l'iscrizione alla Gestione separata in attuazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. La Corte ha richiamato anche l'avallo della Corte costituzionale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    La disposizione, letta alla luce dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, impone l'iscrizione alla Gestione separata del professionista non iscritto alla cassa di categoria e non tenuto al contributo soggettivo, in funzione del principio di universalizzazione della copertura previdenziale.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. con mod. dalla L. n. 111/2011

    È la norma che ha orientato l'interpretazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 nel senso dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti privi di copertura categoriale obbligatoria.

  • art. 53 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini contributivi.

  • artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1990

    Richiamati dall'INPS per sostenere la disciplina dell'iscrizione e dei contributi della cassa previdenziale forense.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    Richiamato dall'INPS a sostegno della tesi sull'obbligo contributivo del professionista forense.

  • artt. 35 e 38 Cost.

    Richiamati dalla Corte come parametri costituzionali che sorreggono l'interpretazione universalistica del sistema previdenziale.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, il professionista che non sia iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non versi il contributo soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata INPS.
  • Se il professionista non raggiunge la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla cassa professionale, l'obbligo contributivo si sposta sulla Gestione separata, in attuazione del principio di universalizzazione della copertura previdenziale.
  • Tra la cassa previdenziale di categoria e la Gestione separata non vi è un rapporto di alternatività, ma di complementarietà: quando non opera la contribuzione categoriale dovuta in funzione previdenziale, rileva la disciplina della Gestione separata.
  • Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata assume rilievo la contribuzione suscettibile di tradursi in una prestazione previdenziale; il contributo integrativo, avendo funzione solidaristica, non vale a escludere tale iscrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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