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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25971/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento di esclusione da socia, comunicato nel 2011, poi dichiarato illegittimo da un lodo arbitrale rituale divenuto definitivo, con condanna della cooperativa alla ricostituzione del rapporto associativo e al risarcimento del danno patrimoniale. Successivamente la interessata aveva promosso anche un giudizio davanti al giudice del lavoro per ottenere il ripristino del rapporto lavorativo. La Corte d'appello di Genova, in sede di rinvio, aveva ritenuto che nulla fosse dovuto alla lavoratrice e aveva regolato le spese di lite tenendo conto che, già al momento dell'introduzione del primo giudizio, il lodo arbitrale aveva accertato l'illegittimità dell'esclusione e imposto la ricostituzione del rapporto associativo. Con ordinanza n. 9228/2021 la Cassazione aveva rigettato il ricorso contro tale decisione. Con il presente ricorso per revocazione la parte istante sosteneva che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore di fatto, supponendo che il lodo arbitrale avesse valore di titolo idoneo a ottenere anche il ripristino del rapporto di lavoro, mentre ciò sarebbe stato escluso dagli atti; chiedeva dunque la revoca dell'ordinanza e, per conseguenza, la cassazione della sentenza di merito sulle spese di tutti i gradi di giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse a rimettere in discussione una valutazione in diritto già compiuta nell'ordinanza impugnata, e quindi estranea al rimedio di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. La questione degli effetti del lodo arbitrale era stata infatti specificamente esaminata e decisa, con conseguente insussistenza di una svista percettiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione solo nei limiti dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva su un fatto decisivo, non in un errore di diritto o di valutazione; il fatto non deve essere stato oggetto di controversia e di decisione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla regolazione delle spese di lite, la cui applicazione era stata contestata nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che il sistema delle impugnazioni non impone la revocabilità per errori di diritto delle decisioni definitive di cassazione.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per un errore di fatto revocatorio, cioè per una svista materiale o percettiva che abbia fatto supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in modo incontestabilmente smentito dagli atti.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la questione dedotta abbia costituito oggetto di specifico motivo di ricorso e sia stata decisa mediante una valutazione giuridica o apprezzamento delle risultanze processuali.
  • Il rimedio revocatorio non può essere utilizzato per contestare errori di diritto, errori di giudizio o nuove letture delle risultanze di causa già esaminate dalla Corte di cassazione.
  • Ai fini della revocazione, il fatto asseritamente travisato non deve essere stato un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; se vi è stata una decisione sul punto, il rimedio è inammissibile.
  • La soccombenza ai fini della condanna alle spese può essere individuata secondo il principio di causalità, attribuendo le spese alla parte che abbia dato causa al processo o al suo protrarsi con il proprio comportamento sostanziale o processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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