Cassazione Penale, Sentenza n. 26124/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la riforma del giudizio di primo grado. Lorenzo Poma deduce carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova della spendita di banconote false (nessun sequestro o perizia sulle banconote, assenza di persona offesa che lo indichi, intercettazioni ritenute inconferenti), contesta l'aumento per recidiva e chiede l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. perché avrebbe speso solo due banconote. Rosario Fumuso contesta la contestazione della recidiva (ritiene che la recidiva fosse stata contestata solo rispetto al capo C, per il quale è stato assolto, e quindi vi sia ultravpetizione), contesta la lettura delle intercettazioni a lui sfavorevole e deduce che la cocaina sequestrata fosse per uso personale e non prova di cessione. Il Pubblico Ministero in appello aveva chiesto l'estensione della recidiva anche ai reati per i quali il primo giudice aveva condannato Fumuso.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso di Rosario Fumuso fondato limitatamente all'aumento per la recidiva: annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del Fumuso per la sola contestazione della recidiva, escludendo la recidiva e eliminando l'aumento di pena (anni 2 mesi 2 di reclusione). Nel resto il ricorso di Fumuso è dichiarato inammissibile. Il ricorso di Lorenzo Poma è dichiarato inammissibile. Per l'inammissibilità del ricorso di Poma la Corte lo condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato nelle doglianze di Poma in relazione al delitto di spendita di banconote false; rimarca l'oggetto materiale del reato ma la Corte valorizza anche intercettazioni e complessivo quadro probatorio per la condanna
Norma richiamata rispetto alla falsità delle banconote; la Corte osserva che l'assenza di ampio sequestro non è decisiva se il compendio intercettivo prova la condotta
Riferito al tema della recidiva e del relativo aumento; la Cassazione ribadisce che la recidiva è circostanza soggettiva e deve essere contestata in modo chiaro, salvo la possibilità di contestazione "in calce" a più imputazioni quando i reati siano strettamente collegati per indole o temporalità
Circostanza attenuante per reati commessi per motivi di lucro: sollevata da Poma, ma la Corte ha ritenuto che la dinamica, i precedenti e le modalità di spendita escludessero l'attenuante
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti; richiamata in relazione all'accusa di cessione di cocaina. La Corte conferma che la cessione si perfeziona con l'accordo tra le parti e può risultare dalle intercettazioni anche in assenza di immediata consegna
Richiamato con riferimento alla valutazione delle intercettazioni e delle possibili letture alternative proposte dalle difese; la Cassazione ritiene che la Corte di merito abbia adeguatamente motivato la scelta interpretativa
Richiamato nelle censure di Fumuso in ordine alla motivazione: la Cassazione ha ritenuto le doglianze, in parte, attinenti a riconsiderazione probatoria non consentita in sede di legittimità
Norma che individua i vizi censurabili in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge): i ricorsi utilizzano tali lettere per inquadrare le doglianze; la Corte distingue i profili di diritto da quelli meramente fattuali
Norma sulle pronunce di condanna alle spese e alle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare Poma al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La recidiva è una circostanza soggettiva che deve essere contestata in modo puntuale: non può essere applicata 'a tappeto' oltre i limiti della contestazione originaria, salvo che i reati siano strettamente collegati per indole o temporalità (anche con contestazione "in calce" quando i reati formano un medesimo disegno criminoso).
- In sede di legittimità la Corte non rimetterà in discussione la valutazione di merito dei fatti salvo vizi di motivazione o violazioni di legge: ricostruzioni alternative non suffragate da errori logico-giuridici restano inammissibili.
- Le intercettazioni, se chiare e coerenti con il resto del materiale probatorio, possono supplire alla limitatezza dei sequestri materiali (es. poche banconote sequestrate) quando dimostrano un evento criminoso organizzato e ripetuto.
- Nel reato di cessione di droga la consumazione rileva anche all'atto dell'accordo tra acquirente e venditore: la consegna materiale e il pagamento non sono sempre necessari per ritenere integrata la cessione se le intercettazioni e i sequestri successivi mostrano la sussistenza del rapporto di spaccio.
- La contestazione in calce della recidiva è ammissibile solo se riferibile specificamente a ciascuna imputazione o quando i reati siano commessi con la stessa indole e temporalità; la genericità o l'ultrapetizione possono comportare l'annullamento parziale senza rinvio.
- Le parti devono porre particolare cura nella formulazione dei motivi di cassazione: censure meramente esplorative o volte a rinnovare la valutazione dei fatti verranno dichiarate inammissibili.
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