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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14788/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.75, comma 2, del d.lgs. n.159/2011 (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: divieto di rientrare oltre le 21:30 e uscire prima delle 06:30) per il fatto commesso il 6 luglio 2012. Il ricorrente ha contestato la legittimità della riproposizione della misura di prevenzione dopo una sospensione per detenzione (dal 3/8/2009 al 17/5/2012), richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.291/2013 che richiede la rivalutazione della pericolosità sociale prima di rieseguire la misura sospesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i principi enunciati dalla Corte costituzionale n.291/2013 e la successiva riforma (legge 161/2017) non siano applicabili al caso concreto, perché la sottoposizione alla misura, il ripristino e la violazione contestata sono avvenuti in epoca anteriore alla pronuncia della Consulta e all'entrata in vigore della riforma. Pertanto la valutazione della sussistenza del reato deve essere effettuata alla luce del quadro normativo vigente al momento della effettiva esecuzione della misura; il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. n.159/2011, art.75 comma 2

    Norma che sanziona la violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma per la violazione contestata commessa il 6/7/2012

  • D.lgs. n.159/2011, art.15

    Articolo dichiarato in parte incostituzionale dalla Corte cost. n.291/2013 nella parte in cui non prevedeva la rivalutazione della pericolosità sociale in caso di sospensione della misura per esecuzione di pena detentiva; la Cassazione rileva però che la declaratoria ha valenza procedimentale e non può retroagire sui casi esauriti prima della pronuncia

  • Sentenza Corte costituzionale n.291/2013

    Ha imposto la necessità di rivalutare la persistenza della pericolosità sociale prima di eseguire una misura di prevenzione sospesa per detenzione, salvo margine discrezionale quando il periodo detentivo sia molto breve; la Cassazione ha stabilito che tale principio non si applica quando la misura e la violazione si sono esaurite prima della pronuncia

  • Legge 161/2017

    Riforma intervenuta dopo i fatti: la Corte ha escluso l'applicazione della nuova disciplina a condotte anteriori alla sua entrata in vigore

  • Cod. pen., art.99 comma 4

    Richiamato dalla Corte di appello per spiegare che la prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze ostative (recidiva) è preclusa dall'ordinamento; ha influenzato il regime della pena applicata

  • Cod. proc. pen., art.606 comma 1 lett. b

    Norma processuale invocata dal ricorrente per censurare la violazione di norme sostanziali (art.75 d.lgs. 159/2011) nella decisione impugnata; la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato

  • Cod. proc. pen., art.616

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • I principi costituzionali o le modifiche legislative non sempre hanno efficacia retroattiva: se la sospensione, il ripristino della misura e la violazione contestata sono avvenuti prima della pronuncia costituzionale o dell'entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina non si applica automaticamente.
  • La sentenza della Corte costituzionale che richiede la rivalutazione della pericolosità sociale opera principalmente per i casi in cui la misura sia ancora in corso o il ripristino avvenga dopo la pronuncia; è necessario dimostrare temporalmente che la misura era ancora da eseguire al momento della decisione della Consulta.
  • Per ottenere l'annullamento per effetto di una pronuncia costituzionale, il ricorrente deve provare in modo specifico che la sospensione della misura si protraeva e che non vi è stata una valutazione della persistenza della pericolosità al momento della riesecuzione.
  • Le riforme legislative successive (es. legge 161/2017) non si applicano alle condotte consumate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo diversa previsione espressa; verificare sempre la data dei fatti rispetto alla vigenza della norma.
  • Nelle impugnazioni per cassazione è essenziale affrontare in modo specifico i punti decisivi della motivazione impugnata; argomentazioni generiche o non ancorate ai profili temporali e processuali rilevanti rischiano di essere respinte.

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