Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione prefettizie che respingevano i ricorsi avverso due verbali di accertamento elevati per eccesso di velocità e per violazione della segnalazione semaforica. Il soggetto sanzionato, indicato come obbligato solidale, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, poi respinta, e successivo appello al Tribunale di Pistoia, anch'esso rigettato. In cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) nullità dei verbali per omessa indicazione del titolo di detenzione/detenzione dello strumento di rilevazione a distanza; 2) nullità per mancanza nel verbale degli estremi della verifica di funzionalità e taratura dell'apparecchio; 3) nullità per mancata indicazione nel verbale della preventiva presegnalazione della postazione di controllo; 4) erronea interpretazione dell'art. 61 l. n. 120/2010, sostenendo che la presenza della polizia locale al momento della rilevazione sarebbe sempre necessaria; 5) conseguente illegittimità della condanna alle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché: il titolo di detenzione dell'apparecchio non è elemento costitutivo del potere sanzionatorio né della sequenza procedimentale; la mancata indicazione nel verbale degli estremi della taratura non ne determina la nullità, essendo sufficiente che la taratura e la verifica periodica siano effettivamente provate dall'amministrazione, mentre l'opponente può contestarne il malfunzionamento; la mancata menzione nel verbale della presegnalazione non lo invalida se la segnaletica esiste ed è accertata; l'art. 61 l. n. 120/2010 non impone sempre la presenza fisica degli agenti, dovendosi coordinare con la disciplina generale del codice della strada e con le ipotesi di contestazione differita. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una vera censura ma solo un rilievo conseguenziale sulla soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata attività difensiva delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 196, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato come base della responsabilità solidale del ricorrente per le sanzioni amministrative stradali
art. 148, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma violata nel verbale relativo all'eccesso di velocità, richiamata solo ai fini fattuali
artt. 41, comma 11 e 146, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norme violate nel verbale relativo alla segnalazione semaforica, richiamate solo ai fini fattuali
norma speciale che, secondo la Corte, non impone sempre la presenza fisica della polizia locale al momento della rilevazione e va coordinata con la disciplina generale del codice della strada
art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura
art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
le risultanze delle rilevazioni elettroniche hanno valore probatorio privilegiato solo se l'apparecchio sia correttamente funzionante e verificato
art. 200, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
la violazione deve essere, quando possibile, contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido
art. 201, comma 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
individua i casi di contestazione immediata non necessaria, distinguendo tra ipotesi con presenza dell'operatore e ipotesi di rilevazione successiva senza presidio
art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. in l. 1 agosto 2002, n. 168
prevede, per determinate strade, la contestazione differita e l'individuazione prefettizia dei tratti stradali interessati
art. 5 D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250
richiamato come disposizione che consente l'accertamento successivo con esonero della contestazione immediata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per la deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso
artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1 c.p.c.
invocati dal ricorrente per sostenere la nullità dei verbali per vizi formali, ma ritenuti non idonei a fondare l'invalidità nei casi esaminati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà titolo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a sanzioni per violazioni del codice della strada, la validità del verbale non è compromessa dall'omessa indicazione del titolo di disponibilità dell'apparecchiatura di rilevazione, quando tale dato non sia elemento costitutivo del potere sanzionatorio né incida sulla prova dell'illecito.
- La mancata menzione nel verbale degli estremi della taratura periodica non determina, di per sé, nullità della contestazione: è sufficiente che l'amministrazione provi in giudizio l'omologazione, la taratura e il corretto funzionamento dell'apparecchio, restando poi a carico del sanzionato la prova contraria del malfunzionamento se tali elementi siano stati dimostrati.
- La preventiva segnalazione della postazione di controllo della velocità è condizione di legittimità della sanzione, ma il verbale non deve necessariamente riprodurre in modo analitico tutti i dettagli del segnale; se la segnaletica esiste ed è accertata, la sua mancata specificazione nel verbale non ne comporta nullità.
- In materia di controllo elettronico della velocità, l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica o il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura incombe sull'opponente, mentre l'amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti tecnici e fattuali che rendono affidabile la rilevazione.
- La disciplina speciale sulle rilevazioni elettroniche va letta in coordinamento con le regole generali sulla contestazione immediata e differita: la presenza fisica degli agenti non è sempre necessaria, perché il sistema normativo contempla ipotesi in cui la violazione può essere accertata successivamente, senza presidio operativo sul posto.
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