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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00427/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione prefettizie che respingevano i ricorsi avverso due verbali di accertamento elevati per eccesso di velocità e per violazione della segnalazione semaforica. Il soggetto sanzionato, indicato come obbligato solidale, aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, poi respinta, e successivo appello al Tribunale di Pistoia, anch'esso rigettato. In cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) nullità dei verbali per omessa indicazione del titolo di detenzione/detenzione dello strumento di rilevazione a distanza; 2) nullità per mancanza nel verbale degli estremi della verifica di funzionalità e taratura dell'apparecchio; 3) nullità per mancata indicazione nel verbale della preventiva presegnalazione della postazione di controllo; 4) erronea interpretazione dell'art. 61 l. n. 120/2010, sostenendo che la presenza della polizia locale al momento della rilevazione sarebbe sempre necessaria; 5) conseguente illegittimità della condanna alle spese del grado di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché: il titolo di detenzione dell'apparecchio non è elemento costitutivo del potere sanzionatorio né della sequenza procedimentale; la mancata indicazione nel verbale degli estremi della taratura non ne determina la nullità, essendo sufficiente che la taratura e la verifica periodica siano effettivamente provate dall'amministrazione, mentre l'opponente può contestarne il malfunzionamento; la mancata menzione nel verbale della presegnalazione non lo invalida se la segnaletica esiste ed è accertata; l'art. 61 l. n. 120/2010 non impone sempre la presenza fisica degli agenti, dovendosi coordinare con la disciplina generale del codice della strada e con le ipotesi di contestazione differita. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una vera censura ma solo un rilievo conseguenziale sulla soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata attività difensiva delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione a sanzioni per violazioni del codice della strada, la validità del verbale non è compromessa dall'omessa indicazione del titolo di disponibilità dell'apparecchiatura di rilevazione, quando tale dato non sia elemento costitutivo del potere sanzionatorio né incida sulla prova dell'illecito.
  • La mancata menzione nel verbale degli estremi della taratura periodica non determina, di per sé, nullità della contestazione: è sufficiente che l'amministrazione provi in giudizio l'omologazione, la taratura e il corretto funzionamento dell'apparecchio, restando poi a carico del sanzionato la prova contraria del malfunzionamento se tali elementi siano stati dimostrati.
  • La preventiva segnalazione della postazione di controllo della velocità è condizione di legittimità della sanzione, ma il verbale non deve necessariamente riprodurre in modo analitico tutti i dettagli del segnale; se la segnaletica esiste ed è accertata, la sua mancata specificazione nel verbale non ne comporta nullità.
  • In materia di controllo elettronico della velocità, l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica o il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura incombe sull'opponente, mentre l'amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti tecnici e fattuali che rendono affidabile la rilevazione.
  • La disciplina speciale sulle rilevazioni elettroniche va letta in coordinamento con le regole generali sulla contestazione immediata e differita: la presenza fisica degli agenti non è sempre necessaria, perché il sistema normativo contempla ipotesi in cui la violazione può essere accertata successivamente, senza presidio operativo sul posto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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