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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26281/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società assicuratrice aveva convenuto in giudizio la società operante nel servizio postale chiedendo il risarcimento di 6.100 euro per l'illegittima negoziazione di un assegno circolare non trasferibile emesso a favore di una terza persona e incassato da soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore indicato sul titolo. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello aveva accolto parzialmente l'impugnazione della danneggiata, ravvisando una condotta negligente del soggetto negoziatore e un concorso colposo della creditrice ex art. 1227 c.c. per avere spedito il titolo tramite posta ordinaria, con riduzione del risarcimento e delle spese nella misura del 25%. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dalla sentenza emerge che la Corte non entra nel merito dei motivi perché rileva d'ufficio la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., non sanabile con il richiamo ad altri atti processuali o alla sola presenza di atti del fascicolo di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto l'onere, imposto dall'art. 369 c.p.c., di depositare unitamente al ricorso la copia autentica della sentenza impugnata, avendo invece prodotto solo la sentenza di primo grado. Ha escluso che la mancanza potesse essere colmata dalla conoscenza della decisione desumibile da altri atti o dalla mera disponibilità del fascicolo di secondo grado, osservando inoltre che il rilievo dell'improcedibilità può essere effettuato d'ufficio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, senza ammettere equipollenti o integrazioni mediante altri atti del processo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità o inammissibilità non richiede previa sottoposizione della questione alle parti quando si tratta di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito per la valutazione del concorso colposo della danneggiata nella produzione del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    legittima, in presenza dei presupposti, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un onere essenziale e perentorio: la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • La mancanza del deposito della sentenza impugnata non può essere sanata dalla presenza di altri documenti nel fascicolo, né dalla conoscenza aliunde del contenuto della decisione.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, senza necessità di contraddittorio preventivo sul punto quando la questione attiene a un onere processuale che la parte diligente deve rispettare.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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