Sentenza n. 957/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento – dell'ordinanza prot. n. PG 476540 del 17/11/2020, notificata il 23/11/2020, del Comune di Bologna – Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente – Settore Servizi per l'Edilizia; – della nota prot. n. 496870 del 26/11/2020, notificata il 03/12/2020 del Comune di Bologna – Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente – Settore Servizi per l'Edilizia; – del verbale del Corpo di Polizia Municipale n. 54/2020 dell'11/08/2020 PG. n. 318198/2020, mai comunicato alla ricorrente che ha ricevuto soltanto un estratto del relativo Allegato A riportato nella nota del 26/11/2020; – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenti, ancorché sconosciuti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione delle opere per violazione della disciplina sismica, comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio e verbale di accertamento degli abusi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
RFI ha impugnato l'ordinanza comunale che, richiamando un verbale di violazione urbanistico-edilizia, le aveva ordinato di sospendere le opere edilizie realizzate senza il preventivo deposito del progetto strutturale previsto dall'art. 93 del d.P.R. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per opere realizzate in assenza di titolo edilizio e il verbale della Polizia Municipale. La censura centrale sosteneva che le opere insistevano su aree demaniali e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina speciale dell'art. 35 del d.P.R. 380/2001, come trasposta dall'art. 11 della l.r. Emilia-Romagna 23/2004. Secondo RFI, il Comune avrebbe dovuto limitarsi a comunicarle gli atti per conoscenza, in quanto proprietaria dell'area ed estranea alla responsabilità degli abusi, senza coinvolgerla quale destinataria del procedimento sanzionatorio ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi indirizzata ai soli proprietari ritenuti responsabili degli abusi, comunicandola a RFI esclusivamente per conoscenza; l'ordinanza ha espressamente richiamato la disciplina speciale applicabile alle aree demaniali, già invocata dalla ricorrente. Inoltre, il Comune ha comunicato la conclusione del procedimento sanzionatorio, dichiarandone l'archiviazione a seguito del ripristino delle opere abusive e del pagamento della sanzione pecuniaria. Da tali atti il giudice ha desunto la sopravvenuta valutazione dell'estraneità soggettiva di RFI rispetto al procedimento sanzionatorio. Poiché la prosecuzione del giudizio non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna ulteriore utilità, sono venute meno le condizioni dell'azione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, tenuto conto della sequenza procedimentale.
Norme richiamate
Prevede la disciplina speciale per gli abusi edilizi realizzati su aree demaniali; secondo la prospettazione della ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare gli atti al proprietario dell'area per conoscenza, senza considerarlo responsabile dell'abuso. Il giudice richiama tale disciplina quale elemento recepito dall'amministrazione negli atti sopravvenuti.
Prevede il preventivo deposito del progetto delle strutture, la cui omissione era stata posta a fondamento dell'ordinanza di sospensione delle opere.
Costituiva la base normativa dell'ordinanza comunale di sospensione immediata delle opere oggetto della violazione sismica.
art. 11 l.r. Emilia-Romagna 23/2004
Costituisce, secondo la sentenza, la trasposizione regionale della disciplina dell'art. 35 del d.P.R. 380/2001 per gli abusi realizzati su aree demaniali.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al momento della decisione, poiché le condizioni dell'azione devono permanere durante tutto il giudizio.
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando gli atti amministrativi successivi eliminano la lesione lamentata e la prosecuzione del processo non può procurare al ricorrente alcuna ulteriore utilità concreta.
- La successiva adozione di un provvedimento di ripristino rivolto ai soli soggetti ritenuti responsabili dell'abuso, con comunicazione al proprietario dell'area esclusivamente per conoscenza, può dimostrare il superamento del precedente coinvolgimento del proprietario nel procedimento sanzionatorio.
- L'archiviazione del procedimento sanzionatorio edilizio, conseguente al ripristino delle opere abusive e all'assolvimento della sanzione pecuniaria, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso contro gli atti precedenti, se non residua alcuna utilità concreta per il ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1217/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →