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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01623/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento con cui il Comune gli richiedeva l'ICI per gli anni 2009-2012 e l'IMU per l'anno 2013, negando l'esenzione per abitazione principale. La difesa del contribuente si fondava sul fatto che, pur essendo la moglie residente anagraficamente in altro Comune per esigenze di assistenza familiare alla madre anziana, non vi era stata frattura del rapporto coniugale e l'immobile oggetto di imposizione costituiva la sua abitazione principale. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e respinto l'appello del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo articolato in sei profili, la violazione della disciplina sull'abitazione principale per ICI e IMU, sostenendo che l'agevolazione non spettasse in presenza di residenze separate dei coniugi, che fosse necessaria la convivenza di entrambi nello stesso immobile, che la CTR avesse esteso analogicamente una norma agevolativa, e che il contribuente non avesse assolto l'onere probatorio sull'agevolazione richiesta. Ha inoltre insistito sulla necessità di interpretazione restrittiva delle norme agevolative e sulla motivazione degli avvisi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo del Comune e ha rigettato il ricorso. Ha applicato l'intervento della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. 201/2011 che richiedeva, ai fini dell'abitazione principale, la dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare, sostituendola con il solo riferimento al possessore. Da ciò ha desunto che, nei giudizi pendenti, è sufficiente che nell'immobile il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente, anche se il coniuge risiede altrove. La Corte ha escluso che si trattasse di un'estensione analogica della norma, evidenziando che la disciplina va letta alla luce dei principi costituzionali e della possibilità per i coniugi di avere residenze separate per accordo sull'indirizzo della vita familiare. Ha quindi disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 504/1992

    richiamato dal Comune come base della disciplina dell'ICI sull'abitazione principale, ma ritenuto non ostativo all'esenzione nel caso di residenze separate del coniuge, alla luce della decisione costituzionale intervenuta sulla disciplina IMU

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    "per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"

    la Corte applica la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 che ha espunto il riferimento al nucleo familiare, rendendo sufficiente la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore

  • art. 144 c.c.

    richiamato per affermare che i coniugi possono concordare l'indirizzo della vita familiare e stabilire residenze separate

  • art. 143 c.c.

    l'obbligo di coabitazione non è considerato ostativo alla possibilità di residenze disgiunte quando vi sia accordo o giusta causa

  • art. 1, comma 12, l. n. 76/2016

    richiamato per escludere che le norme sulla residenza comune degli uniti civilmente impediscano residenze separate dei coniugi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a carico del ricorrente principale

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Ai fini dell'agevolazione per abitazione principale, dopo l'intervento della Corte costituzionale, è sufficiente che il possessore dell'immobile vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente; non è più richiesto che tali condizioni ricorrano anche per il nucleo familiare.
  • La disciplina dell'abitazione principale non può essere applicata in modo da negare il beneficio per il solo fatto che i coniugi abbiano residenze separate, quando tale assetto discenda da autonome scelte familiari e non da una mera simulazione elusiva.
  • Non si configura un'analogia vietata quando il giudice applica la norma conforme a Costituzione risultante dalla manipolazione additiva o sostitutiva operata dalla Corte costituzionale; si tratta di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione vigente.
  • Le norme agevolative in materia tributaria restano di stretta interpretazione, ma tale principio non consente di mantenere un'interpretazione incompatibile con i parametri costituzionali e con la nuova formulazione della fattispecie legale.
  • Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale sulla norma applicabile alla controversia può determinare il rigetto del ricorso se la censura è incompatibile con il nuovo assetto normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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