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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36486/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un preliminare di vendita di un terreno: al momento della stipula il promissario acquirente aveva versato una caparra confirmatoria con assegno e si era impegnato a corrispondere il saldo al rogito. In un precedente giudizio tra le stesse parti era stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c. del promissario acquirente, con esclusione del diritto della promittente venditrice agli interessi e con accertamento della mora credendi della venditrice. Nel giudizio definito con la sentenza impugnata, la venditrice chiedeva il risarcimento dei danni sostenendo, in sostanza, che il pagamento del prezzo fosse avvenuto in ritardo e che, in ogni caso, una parte del prezzo corrispondente alla caparra non fosse stata effettivamente incassata e le spettassero almeno interessi compensativi e spese. Con il ricorso per cassazione articolava sette motivi: violazione degli artt. 2932 e 2909 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sul saldo di lire 30.000.000, violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata risposta all'intera domanda, violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., omesso esame di un fatto decisivo relativo al mancato incasso della somma, violazione degli artt. 1220, 1227 e 2909 c.c. per il diritto agli interessi compensativi, violazione degli artt. 1197 c.c., 58 e 59 R.D. n. 1736/1933, 2697 c.c. e 115 c.p.c. per l'inefficacia liberatoria della consegna dell'assegno non incassato, e infine violazione del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 91 c.p.c. per l'eccessività della liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuovi, e quindi preclusi in sede di legittimità, i motivi centrati sul mancato incasso dell'assegno di lire 30.000.000, perché tali questioni non risultavano dedotte nell'atto di appello e richiedevano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto coperta da giudicato la domanda sugli interessi, poiché nella precedente sentenza resa tra le stesse parti era già stato escluso in modo ampio il diritto al pagamento degli interessi a favore della venditrice, con efficacia che copre dedotto e deducibile. Infine, ha dichiarato inammissibile anche la censura sulle spese per difetto di specificità e perché mirava a una rivalutazione del giudizio di merito sulla liquidazione entro i parametri tabellari. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda ex art. 2932 c.c. è stata richiamata come precedente decisivo tra le stesse parti; la proposizione della domanda è stata ritenuta contenere implicitamente l'offerta del pagamento del prezzo residuo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza copre non solo quanto espressamente deciso, ma anche il dedotto e il deducibile, impedendo di riproporre questioni sugli interessi e sul ritardo del pagamento.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché introduceva questioni nuove rispetto a quelle prospettate in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme ad altre norme processuali, ma senza superare il rilievo di novità delle questioni e il limite del giudizio di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, ma la doglianza è stata respinta per inammissibilità.

  • art. 1220 c.c.

    La pretesa agli interessi compensativi è stata esclusa perché già coperta dal giudicato formatosi nel precedente giudizio.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto agli interessi compensativi, ma la domanda è stata ritenuta preclusa dal giudicato.

  • art. 1197 c.c.

    La parte ricorrente lo ha invocato per sostenere che la consegna dell'assegno non bastasse a liberare il debitore, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova del pagamento è stata ritenuta non esaminabile in cassazione perché non dedotta nei gradi di merito in termini specifici.

  • art. 58 R.D. n. 1736/1933

    Invocato per sostenere l'inefficacia liberatoria dell'assegno non incassato, ma la censura è stata dichiarata nuova e inammissibile.

  • art. 59 R.D. n. 1736/1933

    Richiamato con la medesima finalità della norma precedente, senza superare il rilievo processuale di novità della questione.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata confermata; la censura sulla loro liquidazione è stata dichiarata inammissibile perché generica e diretta a ottenere una rivalutazione di merito.

  • D.M. n. 55/2014

    La doglianza sulla liquidazione delle spese è stata ritenuta inammissibile anche perché chiedeva di sostituire la valutazione del giudice di merito sul quantum.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito inammissibile del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state specificamente devolute al giudice d'appello, quando la loro trattazione richieda accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
  • Il giudicato sostanziale copre non solo il deciso ma anche il deducibile: una statuizione ampia che esclude un diritto impedisce di riproporre in seguito pretese accessorie o varianti della medesima pretesa, se avrebbero potuto essere fatte valere nel precedente giudizio.
  • La domanda ex art. 2932 c.c. implica, per la sua natura, la disponibilità ad adempiere e può essere interpretata come contenente l'offerta del pagamento del prezzo residuo, salvo specifiche contestazioni tempestivamente dedotte.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se, in realtà, mira a introdurre una diversa ricostruzione della domanda o del fatto non prospettata nei gradi di merito.
  • La contestazione della liquidazione delle spese è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione discrezionale del giudice di merito sui parametri tariffari, in assenza di specifiche indicazioni sul vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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