Cassazione Civile, Ordinanza n. 13414/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società creditrice, cessionaria di un credito derivante da mutuo garantito da fideiussione, aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace un atto di destinazione con cui il debitore aveva vincolato alcuni immobili per l’assistenza e il mantenimento dei genitori. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello l’aveva accolta solo in parte, limitatamente a uno degli immobili. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il decesso di una parte appellata, intervenuto dopo la notificazione dell’atto di appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione, avrebbe dovuto comportare l’automatica interruzione del processo e la declaratoria di estinzione del giudizio d’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione delle norme processuali e dell’art. 2901 c.c., contestando l’accertamento della scientia damni e dell’eventus damni, ritenendo illogica e priva di prova la presunzione che egli avesse conosciuto il contenuto di una missiva bancaria tramite altri destinatari e censurando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il giudice d’appello aveva correttamente applicato il principio dell’interruzione automatica del processo per morte della parte verificatasi prima della costituzione, ma aveva anche correttamente considerato tempestiva la riassunzione, poiché il termine decorre dalla effettiva conoscenza dell’evento interruttivo da parte della controparte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché esso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Inoltre ha ritenuto corretta la sussunzione dell’atto di destinazione tra gli atti a titolo gratuito e ha ribadito che, in tale ipotesi, la scientia damni consiste nella conoscenza del pregiudizio ragionevolmente arrecato ai creditori, mentre l’eventus damni ricorre anche quando l’atto renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito, senza necessità di una compromissione totale del patrimonio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con statuizione anche sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per l’atto a titolo gratuito, la revocatoria richiede la conoscenza del pregiudizio che l’atto può arrecare alle ragioni del creditore; non occorre la prova dell’insolvenza del debitore.
L’atto di destinazione è considerato un vincolo idoneo a segregare i beni destinati e, nel caso concreto, è stato trattato come atto a titolo gratuito rilevante ai fini revocatori.
La morte della parte, se intervenuta dopo la notificazione dell’atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo anche in appello.
Il termine per la riassunzione/prosecuzione decorre dalla conoscenza effettiva dell’evento interruttivo, non dal mero verificarsi dell’evento.
È richiamato per escludere che, nel caso concreto, ricorresse l’ipotesi di interruzione automatica collegata alla dichiarazione di contumacia già intervenuta.
art. 111 Cost.
È invocato nel ricorso, ma la Corte non ravvisa violazione delle garanzie processuali dedotte.
È richiamato dal ricorrente in relazione all’asserita errata applicazione delle norme di diritto, ma la censura è respinta/inammissibile.
Il ricorrente lo invoca per contestare il principio di non contestazione, ma la censura è ritenuta inammissibile perché sollecita una rivalutazione dei fatti.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che apprezzamento e scelta delle prove spettano al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la morte di una parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo e prima della scadenza del termine per la costituzione determina l’interruzione automatica del processo; tuttavia, la riassunzione è tempestiva se avviene entro il termine decorrente dalla effettiva conoscenza dell’evento interruttivo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché l’accertamento istruttorio e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
- Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria contro un atto a titolo gratuito, la scientia damni coincide con la consapevolezza del pregiudizio ragionevolmente arrecabile ai creditori dall’atto, non con la prova dell’insolvenza del debitore.
- L’eventus damni sussiste anche quando l’atto non azzeri il patrimonio del debitore, purché renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
- Un atto di destinazione può essere scrutinato in revocatoria quando, per la sua funzione segregativa, sottrae beni alla garanzia patrimoniale generica del creditore rispetto a debiti diversi da quelli per cui il vincolo è previsto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13365/2025 del 20/05/2025
- ordinanza_civile · 20 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13369/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →