Cassazione Civile, Ordinanza n. 05363/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una controversia sulla proprietà e sul possesso di un solaio identificato come sub 47. Due soggetti, asseriti proprietari dell'immobile e del solaio, agivano per ottenerne il rilascio perché occupato da una terza persona. Quest'ultima resisteva sostenendo che il solaio le appartenesse e, in via autonoma, promuoveva un giudizio per far dichiarare l'usucapione del bene. In primo grado i giudizi venivano riuniti e la domanda dei pretesi proprietari era accolta; in appello la decisione veniva confermata. Nel ricorso per cassazione la soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. in relazione all'art. 1158 c.c., sostenendo che l'usucapione avrebbe riguardato anche una porzione di corridoio condominiale e che, quindi, sarebbero stati necessari tutti i condomini come litisconsorti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione dell'intero bene comprensivo anche della porzione di corridoio. I controricorrenti eccepivano anche la tardività della notifica del ricorso nei loro confronti, eccezione respinta dalla Corte per la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio dopo il primo esito negativo non imputabile alla parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività della notifica, osservando che, una volta appreso l'esito negativo della notifica per ragioni non imputabili al notificante, la riattivazione immediata del procedimento notificatorio, nei limiti temporali elaborati dalla giurisprudenza, conserva gli effetti della richiesta originaria. Nel merito dei motivi, la Corte ha rilevato che dagli atti risultava che la ricorrente aveva sempre chiesto solo l'usucapione del solaio sub 47 e non anche della porzione di corridoio; di conseguenza non vi era omessa pronuncia su una domanda mai proposta. Quanto al litisconsorzio necessario, la Corte ha ricordato che la relativa eccezione può essere proposta anche in cassazione solo se l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e se siano indicati nominativamente i soggetti da integrare, con prova dei presupposti di fatto e di diritto: oneri che la ricorrente non aveva assolto. La soccombente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. come parametro della censura sul contraddittorio, ma la Corte esclude la violazione per difetto dei presupposti allegati dalla ricorrente.
La Corte afferma che la dedotta necessità di integrare il contraddittorio non è stata dimostrata e che l'eccezione richiede l'indicazione nominativa dei litisconsorti e dei relativi presupposti.
È richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale sull'usucapione, ma la Corte osserva che la domanda effettivamente proposta riguardava solo il solaio sub 47.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la domanda di usucapione dell'intero con porzione di corridoio non risultava proposta negli atti esaminabili.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, ma i motivi sono ritenuti infondati.
È richiamato come riferimento temporale per il limite entro cui riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio dopo un esito negativo non imputabile al notificante.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In caso di notifica di un atto processuale andata a vuoto per cause non imputabili al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza; la tempestività si valuta alla luce del limite elaborato dalla giurisprudenza in rapporto ai termini dell'art. 325 c.p.c. e alla concreta incidenza della sospensione feriale.
- L'eccezione di difetto di contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario può essere dedotta anche in cassazione solo se dai documenti di causa emerga l'effettiva necessità della partecipazione di altri soggetti e se la parte indichi nominativamente i litisconsorti pretermessi, provandone l'esistenza e i presupposti giuridici.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere accolta quando dagli atti risulti che la domanda effettivamente proposta aveva un oggetto più ristretto di quello prospettato in ricorso; il giudizio di legittimità si fonda sul contenuto degli atti processuali, non su allegazioni non riscontrate.
- Chi deduce in cassazione la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario ha l'onere di specificare puntualmente quali soggetti avrebbero dovuto partecipare al giudizio e per quali ragioni, non essendo sufficiente una generica affermazione della comunanza del bene o della porzione di bene controversa.
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