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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45412/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'accusa di spaccio. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che la decisione si fondava esclusivamente su intercettazioni e sull'assioma che ogni incontro corrispondesse a una cessione di droga; 2) vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entita), per assenza di accertamento su quantità e qualità della sostanza e possibile carattere di spaccio "da strada" di lieve entita; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla mancata applicazione di una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari, alla luce della personalità dell'indagato e delle modalita di spaccio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non manifestamente irragionevole: le intercettazioni, le videoriprese e i servizi di OCP formano un quadro indiziario grave e concordante, dimostrando frequenza, continuita e modalita di spaccio (appuntamenti telefonici, incontri fugaci, utilizzo dell'abitazione) incompatibili con la qualificazione come fatto di lieve entita ai sensi dell'art. 73, comma 5. La Corte ha inoltre ritenuto ingiustificata l'applicazione di una misura meno afflittiva; percio ha confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ha escluso l'applicazione della causa di lieve entita prevista dal comma 5 in presenza di continuita, frequenza delle cessioni, disponibilita implicita di approvvigionamenti consistenti e modalita di spaccio organizzate (appuntamenti telefonici e incontri fugaci), ritenendo che tali elementi esulino dalla ipotesi di minima offensivita.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Citato per richiamare il principio che la lieve entita non e incompatibile con attivita continuativa; la Corte pero ha rilevato che, pur esistendo tale principio, le specifiche modalita investigative e i riscontri probatori rendevano comunque esclusa la lieve entita nel caso concreto.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nella imputazione, relativa alla continuazione tra reati, contestata al ricorrente a supporto della misura cautelare.

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con legge 28 marzo 2019, n. 26

    Riferimento alla fattispecie di fraudolenta percezione del reddito di cittadinanza: il Tribunale per il riesame ha annullato l'ordinanza cautelare limitatamente a questo capo, come richiamato nell'atto di merito.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma citata insieme all'art. 7 d.l. 4/2019 in relazione alla contestazione relativa al reddito di cittadinanza; su questo capo il Tribunale per il riesame ha disposto annullamento.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale richiamata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; citata per il rispetto delle modalita di deposito previste.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilita del ricorso ha comportato, ai sensi di questa norma, la condanna del ricorrente al pagamento della somma stabilita dalla Corte (e delle spese).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

  • principio giurisprudenziale sulla valutazione delle intercettazioni

    La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui l'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato nelle intercettazioni e questione di fatto rimessa al giudice di merito; il sindacato di legittimita e precluso se la valutazione appare logica e coerente con le massime di esperienza e le risultanze istruttorie.

Massime di principio

  • Le intercettazioni, se coerenti e riscontrate da altri mezzi di prova (videoriprese, servizi di OCP, pedinamenti), possono costituire elemento decisivo per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
  • La qualificazione del fatto come "lieve entita" ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva: non solo la quantita e qualita della sostanza, ma anche mezzi, modalita, continuita e capacita di approvvigionamento; frequenza e organizzazione escludono tipicamente la lieve entita.
  • La valutazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche, e questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata con logica e riscontri.
  • La scelta della misura cautelare deve valutare l'idoneita a interrompere la prosecuzione del reato: modalita di spaccio organizzate, uso dell'abitazione e incontri pianificati possono giustificare la custodia in carcere rispetto a misure piu miti.
  • In sede di Cassazione l'attacco che si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza censure specifiche sulla motivazione del giudice e generico, e tende ad essere dichiarato inammissibile.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe e utile produrre elementi concreti che contraddicano i riscontri investigativi (es. alibi documentali, prova della modalita occasionale, elementi sulla effettiva quantita delle cessioni) e sollevare censure precise sulla valutazione probatoria.

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