Cassazione Penale, Sentenza n. 45252/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione (reato contestato: violazione dell'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2020, n. 74) ma che aveva confermato la confisca per equivalente. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (i) vizio di interpretazione della norma contestata e carenza dell'elemento soggettivo (si contestava che il reato richiedesse l'effettivo incasso dell'IVA e non il mero mancato accantonamento), con riferimento allo stato di crisi della società e alle operazioni di cessione di quote e presa in carico del debito da parte di terzi; (ii) illogicità della motivazione secondo cui eventuali azioni esecutive sul cliente non avrebbero mutato la posizione fiscale dell'imputato per l'annualità contestata; (iii) illegittima applicazione retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. per legittimare la confisca di fatti anteriori all'entrata in vigore della norma (modificata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3). Il Procuratore generale ha chiesto annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca per equivalente, eliminando la misura patrimoniale. La Corte ha confermato che i fatti risalgono al 2013 e, alla luce del principio di divieto di retroattività in malam partem e della pronuncia delle Sezioni Unite, la normativa (art. 578-bis c.p.p., nella versione che avrebbe consentito la confisca) non poteva essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; pertanto la statuizione sulla confisca è stata annullata senza rinvio. La declaratoria di "non doversi procedere" per prescrizione, come statuita in primo grado e confermata dalla Corte territoriale, è rimasta.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2020, n. 74
Norma penale contestata relativa alle violazioni in materia di IVA; nel ricorso si deduceva che il presupposto del reato richiede l'effettivo incasso dell'IVA e non il mero mancato accantonamento; la Corte però si è pronunciata principalmente su profili processuali e di retroattività della confisca, non sul merito della fattispecie.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Disposizione sulla confisca per equivalente la cui applicazione, secondo le Sezioni Unite e richiamato dalla Corte, ha natura anche sostanziale e non può essere estesa retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando ciò si tradurrebbe in peggioramento per l'imputato.
art. 157, comma 7, cod. pen.
Prevede la necessità di una espressa rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato; la Corte ha richiamato la necessità formale dell'espressa rinuncia e ha rilevato che tale rinuncia non era stata manifestata.
art. 322-ter cod. pen.
Richiamato in relazione all'ampliamento dell'art. 578-bis introdotto dalla legge n. 3/2019; la Corte ha osservato che l'estensione della confisca prevista per reati diverse non può operare retroattivamente.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Ha modificato l'art. 578-bis c.p.p. inserendo riferimenti che avrebbero allargato la possibilità di confisca; la Corte ha ritenuto che tale modifica non possa essere applicata a fatti anteriori senza violare il divieto di retroattività in malam partem.
art. 25 Cost.
Principio costituzionale del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole; la Corte lo ha richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della norma sulla confisca.
Massime di principio
- La confisca per equivalente prevista da norme introdotte successivamente ai fatti non può essere applicata retroattivamente se ciò comporta un peggioramento della posizione dell'imputato (divieto di retroattività in malam partem, art. 25 Cost.).
- Quando il reato è estinto per prescrizione, la confessione o la rinuncia alla prescrizione deve essere espressa: l'art. 157, comma 7 c.p. richiede una manifestazione formale di rinuncia.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sola statuizione di confisca se la sua legittimità è incompatibile con principi di diritto (es. divieto di retroattività), anche se la decisione sulla responsabilità è già estinta per prescrizione.
- Nelle ipotesi di reati tributari che pongono questioni sull'elemento materiale (es. se il reato richieda l'effettivo incasso dell'IVA), occorre valutare attentamente il presupposto fattuale prima di applicare misure patrimoniali: dubbi interpretativi sulla fattispecie non legittimano l'applicazione retroattiva di misure cautelari o definitive.
- Le modifiche normative che ampliando la portata delle misure cautelari o confiscatorie incidono sulla sfera patrimoniale dell'imputato devono essere applicate con prudenza e non possono essere estese a fatti anteriori quando ledono garanzie costituzionali.
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