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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45251/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'avv. Lorenzo Luigi Bullo, che aveva proposto l'appello per conto dei due imputati, non fosse legittimato in quanto non risultava in atti un valido mandato difensivo: la nomina prodotta (del 6/8/2018) mancava di data certa e quella depositata il 3/6/2021 risultava presentata alla Procura e non al giudice che procede, rendendola inefficace ai sensi dell'art. 96 c.p.p.; i ricorrenti contestavano questa valutazione, adducento vari atti e comportamenti concludenti (richieste di trattazione in presenza, richieste di rinvio, verbali) come prova della nomina e chiedendo che, in caso di dubbio, venisse esperita udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui non risultava in atti un valido mandato a favore dell'avv. Bullo: la nomina risultante agli atti era depositata presso la Procura e non presso il giudice che procedeva (Tribunale) e quella prodotta tardivamente era priva di data certa e non era stata esibita in udienza. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione del difensore. Ha posto a carico dei ricorrenti le spese e il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. pen.

    La nomina del difensore di fiducia è atto formale che deve essere depositato dinanzi al giudice che procede o nella sua cancelleria; la presentazione ad autorità diversa (es. Procura) è inefficace rispetto al giudizio in corso; l'osservanza delle forme è necessaria e non ammette equipollenti.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola la figura del sostituto processuale: l'avvocato può comparire come sostituto di altro difensore, ma ciò non sostituisce la necessità di un valido mandato di fiducia se l'atto impugnatorio è proposto come atto del difensore di fiducia.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Prevede l'udienza camerale partecipata per decidere preliminarmente su questioni rilevanti; gli atti processuali devono essere confrontati criticamente, ma la Corte può ritenere non necessario esperire tale udienza quando l'incertezza documentale è tale da rendere evidente l'assenza di valida nomina.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di inammissibilità; qui la Corte territoriale ha ritenuto violata la disciplina della legittimazione difensiva prevista dalle norme processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di irrogare somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha liquidato €3.000,00 in ragione dei motivi dedotti.

  • d.P.R. 380/2001 art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma sostanziale riferita al reato contestato nel capo A della rubrica; citata per contestualizzare la condanna di primo grado.

  • d.lgs. 42/2004 art. 181

    Norma sostanziale riferita al reato contestato nel capo B della rubrica; citata per contestualizzare la condanna di primo grado.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia è un atto formale che deve essere depositato davanti al giudice che procede o nella sua cancelleria: la presentazione ad altra autorità (es. Procura) non sostituisce il deposito richiesto e può essere ritenuta inefficace.
  • Comportamenti concludenti (richieste, produzioni documentali, partecipazione alle udienze come sostituto) possono concorrere a dimostrare l'esistenza di un rapporto fiduciario, ma non sempre sono sufficienti a supplire all'assenza di un mandato validamente depositato; in caso di incertezza documentale il giudice può legittimamente esigere prova formale.
  • La nomina prodotta tardivamente e priva di "data certa" è vulnerabile: è opportuno che il mandato sia datato, sottoscritto e depositato tempestivamente per evitare contestazioni di legittimazione.
  • Se sussistono dubbi sulla validità della nomina difensiva, la parte interessata dovrebbe chiedere espressamente l'esperimento dell'udienza camerale partecipata (art.127 c.p.p.) per far verificare la legittimazione prima di proporre impugnazioni, ma tale uditanza non è automatica quando la documentazione oggettivamente lascia spazio a gravi incertezze.
  • In cassazione il giudice può esaminare direttamente gli atti di merito per valutare questioni di fatto processuali attinenti alla legittimazione del difensore; dunque le prove documentali in atti sono decisive.
  • Rischio di spese e di sanzioni (Cassa delle Ammende) per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: assicurarsi della regolarità formale del mandato prima di impugnare.

Testo integrale

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