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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45248/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000: il ricorrente ha contestato che non era stato dimostrato di avere effettivamente percepito l'intero ammontare dei proventi illeciti addebitati, sicché sarebbe logico presumere una ripartizione tra più partecipi che avrebbe fatto venir meno la soglia di punibilità. Ha inoltre dedotto la mancanza di prova dei reati presupposto (alcuni estinti per prescrizione) e l'omessa verifica, nell'accertamento fiscale, della misura effettiva di appropriazione delle somme, nonché l'assenza del dolo specifico di evasione. Entrambi i motivi sono diretti a sindacare l'accertamento dell'esatta entità dei redditi di provenienza illecita effettivamente percepiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del ricorrente riproducessero in sostanza i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti dalla Corte territoriale; pertanto mancava un reale confronto critico con la motivazione impugnata. Sul merito fattuale la Corte d'appello aveva logicamente e adeguatamente motivato che il Fazzi era il principale beneficiario delle operazioni fraudolente (mutui erogati tramite prestanome con la complicità del funzionario bancario Tummino), giustificando l'attribuzione al suo patrimonio dei profitti illeciti contestati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale per redditi di provenienza illecita; applicata per valutare l'obbligo dichiarativo in relazione a profitti derivanti da reati presupposto. La Corte ha ritenuto che la percezione dei proventi possa essere accertata anche quando le somme appaiono formalmente intestate a terzi se emerge che il reale beneficiario era il ricorrente.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso (indicazione di norme processuali applicate nella trattazione), citata nel dispositivo introduttivo del ricorso in Corte di Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

  • Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di legittimità sulle questioni di merito

    La Corte ha richiamato il reiterato principio secondo cui la Cassazione non è sede per riequilibrare valutazioni di fatto o per rinnovare censure già affrontate e motivatamente respinte in sede di merito; i motivi che riproducono le stesse doglianze sono inammissibili.

Massime di principio

  • Se il ricorso in Cassazione ripropone censure di merito già sollevate e motivatamente rigettate in appello, è probabile che venga dichiarato inammissibile per mancato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di legittimità non riesamina valutazioni probatorie e di fatto adeguatamente motivate dai giudici di merito: le questioni che riguardano l'accertamento della percezione e dell'ammontare dei profitti illeciti sono, di regola, di competenza del giudice di merito.
  • Nel caso di operazioni formalmente intestate a terzi (prestanome), l'attribuzione dei proventi al patrimonio dell'imputato è possibile se emerge che era il reale beneficiario e ciò è logicamente e documentalmente giustificato; le azioni civili promosse da terzi non escludono automaticamente la percezione da parte dell'imputato.
  • Per contestare con successo in sede di cassazione una condanna per omessa dichiarazione di redditi di provenienza illecita occorre dimostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione, non soltanto riproporre deduzioni di carattere fattuale già discusse.
  • La mancanza di prova dei reati presupposto (es. per prescrizione) può essere rilevante, ma se il giudice di merito ha motivatamente ritenuto provata la percezione dei profitti illeciti la Cassazione non può sostituirsi a quella valutazione senza specifici profili di illegittimità.

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