Cassazione Penale, Sentenza n. 45254/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per violazione di legge la qualificazione del fatto come reato permanente (deposito incontrollato di rifiuti) anziché come reato istantaneo con effetti permanenti. Sostengono che l'abbandono si sarebbe esaurito con il trasferimento dell'azienda (cessazione il 9/10 aprile 2017) e che quindi la responsabilità penale sarebbe rimasta esclusiva del precedente titolare (Costantino), con conseguente esclusione della responsabilità degli eredi/richiamati. Inoltre contestano l'attribuzione della responsabilità per l'omessa ottemperanza all'ordinanza di rimozione, ritenendo che l'ordinanza dovesse rivolgersi solo al responsabile dello sversamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come deposito incontrollato di rifiuti (attività di stoccaggio/smaltimento senza autorizzazione) e ha ritenuto provato che l'accumulo è proseguito oltre il trasferimento, essendosi rilevato anche nel terreno di Stefano Musio. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, se dopo il deposito varia la titolarità dell'area, il nuovo proprietario è comunque gravato dall'obbligo di rimuovere i rifiuti nei termini di legge e l'omesso intervento contribuisce a protrarre la condizione di illiceità, integrando il reato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il profilo relativo all'art. 255 per difetto di specificità, ritenendo corretta la notifica e l'individuazione dei destinatari dell'ordinanza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali secondo l'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 256, commi 1 e 2, lett. b)
art. 256, commi 1 e 2, lett. b)
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti è qualificato come attività di stoccaggio/smaltimento non autorizzata; la sua permanenza può protrarsi nel tempo e coinvolgere chi, dopo il deposito, è nella disponibilità dell'area e non rimuove i rifiuti
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3
L'omessa ottemperanza a un'ordinanza di rimozione dei rifiuti, regolarmente notificata ai soggetti individuati (titolare dell'azienda e proprietario del terreno), integra responsabilità penale; la legittima individuazione dei destinatari dell'ordinanza è elemento chiave
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso (modalità di trattazione del procedimento)
Codice di procedura penale, art. 616
Dispositivo che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto)
Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021
Principio secondo cui il mutamento di titolarità dell'area non esime il nuovo proprietario dall'obbligo di rimuovere i rifiuti e che l'omessa rimozione contribuisce a protrarre l'illiceità, integrando il reato
Massime di principio
- La distinzione tra reato istantaneo e reato permanente va valutata concretamente: se l'illecito si protrae nel tempo per effetto dell'omessa rimozione dei rifiuti, può configurarsi reato permanente anche dopo il trasferimento della titolarità dell'area
- Il nuovo proprietario o il nuovo titolare dell'azienda che trovi rifiuti depositati ha l'obbligo normativo di provvedere alla rimozione entro i termini: il mancato intervento può integrare la continuazione dell'illecito originario
- La qualificazione giuridica del fatto dipende sia dalla natura della condotta originaria (abbandono vs gestione/stoccaggio) sia dagli effetti successivi (persistenza della situazione illecita) e dalla condotta del soggetto che ha la disponibilità dell'area
- L'omessa ottemperanza a ordinanze di smaltimento regolarmente notificate ai destinatari individuati comporta responsabilità ai sensi dell'art. 255 d.lgs. 152/2006; pertanto è cruciale verificare la correttezza della notifica e la qualificazione dei destinatari
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure astratte o non specifiche sulla ricostruzione fattuale sono spesso inammissibili o destinate al rigetto
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