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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45249/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 6 CEDU e 603 c. 3 e 3-bis e 179 c.p.p. per la mancata rinnovazione, in appello, dell'esame dell'imputato quando la riforma dell'assoluzione si sarebbe fondata sulla valutazione della sua dichiarazione; 2) carenza e illogicità della motivazione sulla conoscenza, da parte del ricorrente, delle vicende tributarie e giudiziarie di Francantonio Genovese e sulla valutazione della sua condotta dopo il 2 agosto 2017; 3) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000: contestazione della sussistenza degli elementi del reato (pericolo per i creditori tributari e doveri di verifica del notaio) alla data della assemblea del 3 agosto 2017, e rilievo che l'erosione del capitale era intervenuta prima; 4) violazione degli artt. 591 e 595 c.p.p. per difetto di legittimazione dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate (parte civile), in quanto la riforma normativa ha riservato l'appello incidentale all'imputato e la memoria depositata il 12/12/2019 era inammissibile come impugnazione incidentale della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il quarto motivo: ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate (parte civile) in quanto la riforma normativa (d.lgs. n. 11/2018) ha riservato l'appello incidentale all'imputato; conseguentemente ha annullato senza rinvio le statuizioni civili della sentenza di appello relative ai reati diversi da quello indicato al capo 1) e le statuizioni sulle spese del giudizio di appello su tali punti. Per il resto (primo, secondo e terzo motivo) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello circa la responsabilità del ricorrente in relazione al capo 1) e la sua partecipazione consapevole al disegno fraudolento di sottrazione del patrimonio di Genovese, ritenendo che la riforma dell'assoluzione non si sia basata sulla rivalutazione esclusiva delle dichiarazioni dell'imputato ma su una diversa e analitica valutazione del complesso degli elementi probatori; nessuna condanna per le spese di Cassazione del ricorrente per la parziale fondatezza del ricorso, mentre le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità sono state integralmente compensate (testo interrotto nella fonte ma decisione principale resa).

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)

    Invocata dal ricorrente per lamentare violazione del diritto di difesa; la Corte ricorda la giurisprudenza CEDU che impone cautela in caso di ribaltamento di assoluzioni basato su prove dichiarative rivalutate

  • Codice di procedura penale, art. 603 (commi 3 e 3-bis)

    La Corte chiarisce che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello opera quando la riforma dell'assoluzione si fonda sulla rivalutazione di prove dichiarative 'decisive'; l'obbligo è limitato e non implica rinnovazione integrale se la riforma si basa su diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio

  • Codice penale e d.lgs. n. 74/2000 (art. 11 e art. 12, comma 1)

    Norme sul delitto fiscale: la Corte ha analizzato la sussistenza degli elementi del reato (consapevolezza, pericolo per i creditori tributari, cooperazione) e ha ritenuto che la condotta del notaio fosse valutabile come partecipazione consapevole al disegno fraudolento

  • Legge notarile (I. 16 febbraio 1913, n. 89 - art. 28)

    Richiamata per affermare il dovere di astensione del notaio dal ricevere atti manifestamente contrari all'ordine pubblico o strumentali a condotte illecite; la Corte ha ritenuto che il notaio dovesse astenersi dalla ricezione del verbale assembleare quando ne fosse evidente la funzione illecita

  • Codice di procedura penale, artt. 585, 591, 595, 597

    Interpretate alla luce della riforma (d.lgs. n. 11/2018): la titolarità dell'appello incidentale è ora riservata all'imputato; l'effetto devolutivo dell'appello del pubblico ministero non può essere utilizzato da parte civile non appellante per incrementare statuizioni civili

  • D.lgs. n. 11 del 2018 (attuazione delega riforma impugnazioni)

    Ha limitato la legittimazione a proporre appello incidentale all'imputato, escludendo la parte civile; la Cassazione ha ritenuto applicabile la nuova disciplina al caso concreto e ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale della parte civile

Massime di principio

  • Se in appello la decisione di riformare un'assoluzione si fonda principalmente sulla rivalutazione dell'attendibilità di prove dichiarative 'decisive', il giudice d'appello è obbligato a disporre la rinnovazione mirata dell'istruttoria (art. 603 c. 3-bis). Tale obbligo è però limitato alle sole prove dichiarative individuate come decisive e non implica automaticamente la riassunzione integrale di tutte le prove.
  • Quando la Corte d'appello fonda la propria decisione su una diversa, analitica valutazione di un complesso di elementi documentali e fattuali (visure, atti societari, cronologia operazioni, notorie vicende pubbliche), la rinnovazione dell'esame dell'imputato non è necessaria perché la riforma non si basa su una rivalutazione esclusiva delle sue dichiarazioni.
  • Dopo la riforma del 2018 (d.lgs. n. 11/2018), l'appello incidentale è riconosciuto in via esclusiva all'imputato; la parte civile non è legittimata a proporre appello incidentale per ottenere l'aumento delle statuizioni civili: le impugnazioni incidentali della parte civile sono inammissibili e possono determinare l'annullamento delle statuizioni civili conseguenti.
  • Il notaio, in quanto pubblico ufficiale, deve astenersi dal ricevere atti che siano manifestamente strumentali a realizzare un disegno fraudolento (art. 28 legge notarile): la conoscenza o la notorietà delle vicende del cliente e l'analisi obiettiva degli atti possono integrare l'obbligo di astensione e, in caso contrario, portare a responsabilità penale.
  • In sede di impugnazione, per contestare l'ammissibilità di atti incidentali o per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria, è essenziale scegliere correttamente la strategia processuale (es. eccepire la carenza di legittimazione della parte che ha proposto l'impugnazione o precisare quali prove dichiarative debbano essere rinnovate indicandole come decisive).

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