Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45253/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per la realizzazione abusiva di un balconcino esterno in zona sismica: (1) censura sull'erronea qualificazione dell'opera come pertinenza dell'edificio principale con conseguente esclusione del permesso di costruire (contestazione fondata sugli artt. 3, comma 1, lett. e.6) e 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. 380/2001); (2) dedotta la prescrizione del reato per effetto della più remota data indicata in imputazione e richiamo agli artt. 157 e 158 c.p., con critica alla mancata decisione della Corte territoriale sulla questione sollevata in memoria difensiva.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato: il primo motivo è stato giudicato inammissibile per manifesta infondatezza, confermando il principio giurisprudenziale secondo cui l'ampliamento esterno dell'edificio (es. balcone trasformato) non è pertinenza ma parte integrante dell'edificio e richiede il permesso di costruire. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte suprema ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato la collocazione temporale della consumazione del reato rispetto all'intervallo indicato in imputazione, non avendo risolto il dubbio favorevole all'imputato; considerati i giorni di sospensione della prescrizione e la data di definizione del giudizio, i reati sono risultati estinti per prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, i reati dichiarati estinti per prescrizione e revocato l'ordine di demolizione imposto in primo grado; inoltre è stata disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 101 d.P.R. 380/2001.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 3, comma 1, lett. e.6)

    La norma è stata richiamata nella distinzione tra pertinenza e nuova costruzione; la Corte interpreta gli ampliamenti esterni che modificano la sagoma come interventi di nuova costruzione e non come pertinenze

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 3, comma 1, lett. e.1)

    Applicata per qualificare come nuova costruzione gli interventi che avvengono all'esterno della sagoma esistente

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 10, comma 1, lett. a)

    Richiama l'obbligo del permesso di costruire per gli interventi qualificati come nuova costruzione

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata nella doglianza difensiva riguardo alla tipologia dell'intervento edilizio; la Corte conferma applicazione per gli interventi integrativi dell'edificio

  • Codice penale - artt. 157 e 158

    Riferiti alla disciplina della prescrizione: il ricorso sosteneva che, in favore dell'imputato, andasse assunta la data più remota indicata in imputazione; la Corte ha ritenuto che la questione della decorrenza del termine prescrizionale richiedeva espressa motivazione del giudice di merito

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 101

    Usato per disporre la trasmissione di copia della sentenza alla Regione Siciliana per gli adempimenti di competenza

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 100

    Richiamato quale norma di competenza regionale collegata alla trasmissione ai sensi dell'art. 101

Massime di principio

  • Un ampliamento esterno che modifica la sagoma dell'edificio (es. balcone trasformato) è in genere qualificato come parte integrante del fabbricato e non come pertinenza: richiede il permesso di costruire.
  • La qualificazione dell'opera (pertinenza vs nuova costruzione) si valuta anche in base all'autonomia funzionale e strutturale: se l'opera completa la struttura e non è distinta e separata, non può essere considerata pertinenza.
  • Quando l'imputazione indica un intervallo temporale per la commissione del reato, il giudice di merito deve motivare espressamente la scelta di collocare la consumazione in una data precisa; in mancanza di adeguata motivazione, si applica il principio del favor rei se sussiste incertezza rilevante.
  • Il principio del favor rei opera solo in caso di incertezza effettiva e non eliminabile: se è possibile ridurre l'incertezza con deduzioni logiche, il giudice deve farlo e motivare il perché della scelta temporale.
  • Se il reato è estinto per prescrizione, viene meno la possibilità di mantenere conseguenze tipiche di una condanna (es. ordine di demolizione) che presuppongono una sentenza di condanna non estinta.
  • In appello, le eccezioni processuali sollevate in memoria vanno esaminate e motivate dal giudice: la mancata pronuncia su questioni decisive quali la prescrizione può determinare l'annullamento della sentenza per omissione motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.