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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01911/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto. Con un unico motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 4 della L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, richiamando Cass. S.U. n. 19883/2019, sostenendo che il principio di unitarietà tra fase di cognizione e fase esecutiva ai fini del rispetto del termine semestrale per proporre la domanda avrebbe portata generale e non limitata ai giudizi presupposti aventi ad oggetto la stessa equa riparazione; hanno inoltre sostenuto che, anche senza tale principio, il termine semestrale sarebbe stato comunque rispettato. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio la manifesta inammissibilità del ricorso: per cinque ricorrenti, per difetto di procura speciale, poiché il mandato in calce era illeggibile, non consentiva di individuare il difensore né la fase processuale di rilascio, ed era inoltre incoerente il numero dei sottoscrittori rispetto ai soggetti che proponevano il ricorso; per il difensore che aveva proposto ricorso in proprio, per difetto di specificità, non avendo indicato un pregiudizio personale e non potendo assumere la qualità di parte del giudizio presupposto per il solo fatto di aver chiesto la distrazione delle spese nel giudizio a quo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore sia sulla carenza di procura speciale per la maggior parte dei ricorrenti, sia sulla inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal difensore. Ha ribadito che il difensore che chieda la distrazione delle spese non diventa parte del giudizio presupposto ai fini della legge Pinto, salvo agisca autonomamente verso il soccombente per il pagamento delle spese. Ha inoltre richiamato le Sezioni Unite n. 37434/2022 per affermare che l'art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di sanare l'inesistenza o mancanza in atti della procura alla lite. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 89/2001

    indicato come parametro per la domanda di equo indennizzo; la Corte non entra nel merito del suo contenuto perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela per irragionevole durata del processo; la Corte non decide sulla censura di merito

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla proposta del relatore

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per la proposta di manifesta inammissibilità

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    interpretato nel senso che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere certa e intelligibile: se il mandato in calce al ricorso è illeggibile o non consente di individuare il difensore e la fase processuale, il ricorso è inammissibile.
  • La mancanza o inesistenza della procura alla lite non è sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.; la regolarizzazione non può essere utilizzata per supplire all'assenza del mandato processuale.
  • Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese non diventa per ciò solo parte del giudizio presupposto ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata, e non è quindi legittimato a dolersi del superamento del termine ragionevole se non deduce un proprio autonomo pregiudizio.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e deve esplicitare il pregiudizio concreto e attuale lamentato dalla parte che ricorre.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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