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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30450/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento ICI relativi a diversi lotti di terreno ritenuti edificabili dal Comune. I contribuenti avevano impugnato gli atti innanzi ai giudici tributari di merito, ma la CTR Sicilia, riuniti gli appelli, aveva confermato le decisioni di primo grado ritenendo corretti i valori attribuiti alle aree ai fini impositivi. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., per non avere la CTR considerato il preteso giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze che avrebbero già accertato i valori dei cespiti; 2) violazione dell'art. 59, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 446/1997, per avere la CTR ritenuto inapplicabili le riduzioni di valore previste da delibere comunali; 3) violazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, perché la CTR avrebbe escluso la riduzione di valore delle aree facendo applicazione di principi sulla rilevanza del piano regolatore/lottizzazione, mentre secondo i ricorrenti la questione atteneva solo alla rilevanza delle delibere comunali di riduzione del valore. Il Comune non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non aggrediva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova del passaggio in giudicato delle decisioni invocate dai contribuenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state riprodotte nel ricorso le delibere comunali e il regolamento ICI richiamati, ed inoltre perché non coglieva la ratio della decisione, che aveva escluso l'applicabilità delle riduzioni in caso di omessa dichiarazione e omesso versamento dell'ICI e di mancata prova di un valore inferiore a quello stimato dal Comune. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché riproponeva la questione della riduzione di valore delle delibere comunali senza confrontarsi con la medesima ratio già rilevata per il secondo motivo. Spese non liquidate per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevante solo se ne sia dimostrata l'effettiva formazione; la censura è inammissibile se non si confronta con la statuizione di merito che ha escluso la prova del passaggio in giudicato delle decisioni invocate.

  • art. 59, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 446/1997

    La disposizione richiamata non è stata ritenuta ostativa all'accertamento di un maggior valore dell'area in presenza di omessa dichiarazione ICI e omesso versamento, quando il contribuente non provi un valore inferiore rispetto a quello stimato dal Comune.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005

    La norma è stata evocata dai ricorrenti a sostegno della riduzione di valore delle aree, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle norme.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve allegarne e provarne l'effettiva formazione; in mancanza, la censura che si fondi su quel giudicato non supera il vaglio di ammissibilità.
  • In materia tributaria, le delibere comunali che fissano valori minimi o ridotti per le aree edificabili non impediscono l'accertamento di un maggior valore se il contribuente non ha presentato dichiarazione e non ha pagato l'imposta, né ha dimostrato un valore inferiore.
  • Il ricorso per cassazione che richiami atti o regolamenti locali deve rispettare l'autosufficienza, riproducendo i contenuti essenziali degli atti su cui si fonda la censura.
  • La mancata critica specifica della ratio decidendi assorbente comporta l'inammissibilità di tutti i motivi che si limitino a reiterare la medesima impostazione argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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