Cassazione Penale, Sentenza n. 22141/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato, in parte, gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. per reati tra i quali bancarotta distrattiva e fiscale, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando la qualificazione quale socio occulto e la ricostruzione delle conversazioni intercettate); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare l'assenza di pericolo di fuga e l'inidoneità della misura cautelare in assenza di contestazione di reati associativi; (3) vizio di motivazione circa il pericolo di reiterazione (sostenendo la sporadicità dei fatti, l'assenza di condotte recenti ed il radicamento territoriale e personale che renderebbero improbabile la fuga o la reiterazione); (4) deduzioni generiche circa contraddizioni e lacune motivazionali conseguenti all'annullamento di taluni capi da parte del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in massima parte, deduzioni di merito o genericamente formulate e quindi non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha giudicato congruo e coerente l'apparato motivazionale del Tribunale del Riesame sulle ragioni della conferma degli arresti domiciliari (evidenziando la concretezza e attualità del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione) e ha escluso che l'annullamento parziale dei capi di imputazione pregiudicasse la logica delle conferme operate sul resto. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa all'intestazione fittizia di beni; la Corte richiama la distinzione giurisprudenziale fra socio occulto e amministratore di fatto, risultando necessario per integrare la fattispecie la prova della effettiva titolarità delle quote (non sufficiente la sola gestione societaria).
art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223 c.2 n.2 della legge fallimentare
Norme inerenti reati di bancarotta distrattiva e concorso in reati fallimentari; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere gravi indizi per tali condotte sulla base della partecipazione dell'indagato alla gestione societaria e delle operazioni distrattive documentate.
Norma fiscale richiamata in relazione a reati tributari; il Tribunale ha ritenuto gravi indizi anche per il profilo fiscale collegato alle condotte distrattive e simulazioni finalizzate a eludere azioni esecutive.
art. 16 e art. 4 lett. b) Codice Antimafia
Indicazioni relative alle categorie soggettive previste dal Codice Antimafia; nel capo d'imputazione si qualificava l'indagato come soggetto rientrante in dette categorie, elemento considerato nella valutazione complessiva del quadro indiziario.
Prevede la procedura di controllo elettronico per l'esecuzione di misure detentive domiciliari; il Tribunale ha confermato l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico per le esigenze cautelari ravvisate.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. c))
Prevede le esigenze cautelari: lett. b) pericolo di fuga e lett. c) pericolo di reiterazione. Il Tribunale del riesame ha individuato pericolo concreto e attuale di fuga dalle conversazioni in cui gli indagati manifestavano l'intenzione di darsi alla fuga e, quanto alla reiterazione, ha valorizzato la gravità, la pervicacia dei fatti e la possibilità di riuso di strutture imprenditoriali occulte.
Disciplina l'impugnazione per Cassazione e i suoi limiti; la Corte ha richiamato il principio per cui non sono consentite in sede di legittimità censure prevalenti di merito e ha applicato le conseguenze della inammissibilità, compresa la condanna alle spese e la sanzione per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina valutazioni di merito sui fatti o lo 'spessore' degli indizi: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa valutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
- Per la fattispecie di intestazione fittizia (art. 512-bis), non basta dimostrare attività gestoria: è necessaria prova della titolarità delle quote per qualificare il soggetto come socio occulto.
- L'annullamento di alcuni capi d'imputazione da parte del giudice del riesame non comporta automaticamente la caduta delle esigenze cautelari relative ad altri capi: il giudice deve motivare separatamente la gravità indiziaria per ciascun capo confermato.
- Dichiarazioni degli indagati sulle intenzioni di darsi alla fuga, anche se non accompagnate da atti materiali, possono integrare elemento sufficiente a fondare il pericolo di fuga se valutate nel contesto e considerate attuali.
- Il pericolo di reiterazione si valuta con giudizio prognostico basato su modalità del fatto, personalità dell'agente e contesto socio-ambientale: recenza e gravità delle condotte aumentano la probabilità di confermare misure restrittive.
- Chi impugna misure cautelari deve proporre censure specifiche e circostanziate sulla motivazione; deduzioni generiche su incensuratezza, lavoro o legami familiari sono insufficienti in Cassazione.
- La sussistenza di misure alternative meno afflittive va valutata dettagliatamente dal giudice di merito: in Cassazione non è ammissibile chiedere la riforma appellando solo una diversa discrezionalità nella scelta della misura.
- Ricorsi manifestamente infondati o che sollevano profili di colpa procedurale possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
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