Cassazione Penale, Sentenza n. 21523/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) censura di illegittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (disciplina transitoria della 'riforma Cartabia') per presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la norma avrebbe creato una disparità di trattamento per i procedimenti in cui alla data di entrata in vigore della riforma fosse già stata emessa sentenza di appello ma non ancora proposto ricorso per cassazione; 2) violazione dell'art. 125 c.p.p., per omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di dissequestro di un telefono cellulare formulata nelle conclusioni dell'atto di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto introdotto con motivo non consentito nei casi di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) e, comunque, manifestamente infondato sul piano materiale: la Corte ha spiegato che la pronuncia di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione ai fini della disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n. 150/2022), sicché la fattispecie denunciata dalla ricorrente non subisce discriminazioni e il condannato, una volta formato il giudicato, potrà avanzare istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla restituzione di beni in sequestro, nel contesto del patteggiamento, non comporta la nullità della sentenza; il rimedio è l'incidente di esecuzione (artt. 665 e ss. c.p.p.). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna per il reato di detenzione/traffico di stupefacenti; da essa deriva la qualificazione del fatto per cui è stato concordato l'appello.
Art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disciplina transitoria della riforma Cartabia)
Disciplina transitoria che regola l'applicabilità delle misure alternative/sostitutive a seguito della riforma; la Corte interpreta che la pronuncia di appello fa pendere il procedimento innanzi alla Cassazione ai fini dell'operatività di detta disciplina, consentendo al condannato, una volta formato il giudicato, di chiedere la sostituzione della pena.
Artt. 3 e 24 Cost.
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) sono stati invocati dalla ricorrente per denunciare disparità e lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata in ragione dell'erroneo presupposto fattuale su cui si fondava la censura.
Regola il 'concordato' in sede d'appello; la Cassazione ricorda che il ricorso avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis è ammesso solo per motivi limitati (es. illegittimità della pena entro i limiti edittali) e che molte doglianze sono inammissibili perché attengono a profili rinunciati con l'accordo.
Norma relativa alla decisione sul materiale probatorio e sulle richieste istruttorie; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia sulla restituzione di beni non costituisce motivo di nullità della sentenza di patteggiamento.
Richiamato nel contesto delle condizioni di proscioglimento; la Corte segnala che doglianze relative a motivi rinunciati o non consentiti non sono ammissibili in cassazione per sentenze di concordato.
Art. 20-bis c.p. (richiamato nel contesto della sostituzione della pena)
Norma in tema di esecuzione e possibili sostituzioni della pena detentiva; la Corte ha ritenuto che, per i procedimenti in appello alla data di entrata in vigore della riforma, una volta formatosi il giudicato il condannato potrà proporre istanza di sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione.
Art. 444 c.p.p. e art. 448-bis c.p.p.
Riferimenti comparativi sul patteggiamento e sulla disciplina del concordato: la Corte distingue il concordato in appello dall'applicazione della pena ex art. 444, evidenziando limiti diversi alle possibilità di impugnazione.
Procedura dell'incidente di esecuzione: indicata dalla Corte come il rimedio corretto per ottenere la restituzione dei beni sequestrati a seguito di patteggiamento.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata come principio per escludere motivi di esonero dal pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; giustifica l'imposizione della sanzione pecuniaria imposta alla ricorrente.
Massime di principio
- Le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello) limitano fortemente i motivi di cassazione: non sono ammissibili censure su aspetti rinunciati con l'accordo e solo l'illegalità della pena entro i limiti edittali può essere sindacata.
- La pronuncia di una sentenza di appello determina la pendenza del procedimento davanti alla Corte di Cassazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di riforma (es. riforma Cartabia): quindi i casi in cui l'appello sia già deciso alla data di entrata in vigore della riforma possono rientrare nella disciplina transitoria una volta formato il giudicato.
- L'omessa pronuncia del giudice dell'appello sulla restituzione di beni posti in sequestro, in caso di patteggiamento, non annulla la sentenza: il rimedio specifico è l'incidente di esecuzione (artt. 665 e ss. c.p.p.).
- Le questioni costituzionali fondate su un presupposto fattuale errato o su un'errata ricostruzione della disciplina transitoria sono spesso dichiarate manifestamente infondate; occorre verificare la pendenza processuale effettiva al momento dell'entrata in vigore della norma impugnata.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; dunque valutare attentamente l'ammissibilità del motivo prima di proporre impugnazioni.
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